E’ stato pubblicato lo scorso 7 agosto 2019 dal Ministero dello Sviluppo Economico il decreto con l’elenco dei soggetti ammessi alle agevolazioni previste dall’art. 46 comma 2 del DL 50/2017 e smi.
Molta attenzione va prestata all’allegato 2 del Decreto, dove è riportato l’elenco dei soggetti per i quali l’efficacia dell’assegnazione delle agevolazioni è subordinata agli adempimenti in materia di informativa antimafia. Questi ultimi dovranno trasmettere al Mise, entro e non oltre il 30 settembre 2019, la documentazione necessaria a consentire la richiesta delle informazioni antimafia mediante consultazione della banca dati nazionale unica.
Nell’allegato 3 è invece riportato l’elenco dei soggetti per i quali la concessione dell’agevolazione è condizionata all’avvio dell’attività nella Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia entro il 31 dicembre 2019. L’inizio attività dovrà essere comunicato al Mise secondo le modalità riportate sul sito web del Ministero www.mise.gov.it.
L’allegato 4 elenca i soggetti per i quali la concessione delle agevolazioni è subordinata al completamento delle attività istruttorie in ordine ad alcuni contenuti delle dichiarazioni rese in fase di richiesta del beneficio. Per poter usufruire delle agevolazioni dovranno quindi attendere un ulteriore provvedimento che riporterà gli esiti (positivi o negativi) delle predette verifiche.
Infine, nell’allegato 5 del Decreto sono riportati i 61 soggetti per i quali, da un riscontro con il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, risulta già raggiunto il limite massimo di aiuti de minimis concedibili. Per tali soggetti il Mise procederà al rigetto definitivo delle domande di accesso al beneficio.
Confartigianato ricorda infine che le agevolazioni vengono fruite mediante riduzione dei versamenti da effettuarsi tramite il modello di pagamento F24, presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate ENTRATEL e FISCONLINE, pena lo scarto dell’operazione di versamento. L’Agenzia delle Entrate ha provveduto all’istituzione del codice tributo Z162, comunicato ai beneficiari tramite il cassetto fiscale del contribuente, per consentire l’utilizzo in compensazione delle agevolazioni.
In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo e esposto nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” e valorizzato con l’anno d’imposta per il quale e riconosciuta l’agevolazione, nel formato “AAAA”.