“La questione sottoposta al vaglio del Tribunale di Rieti riguardante il secondo gruppo di lavoratori ex Asu, è particolarmente complessa e non si presta a facili semplificazioni e palesi omissioni come quelle apparse sulla stampa locale.
L’Amministrazione comunale si è trovata nella difficilissima condizione di dover governare – nel rispetto delle imperative norme finanziarie che hanno imposto la invalidità delle assunzioni degli Lsu e degli ex Asu effettuate a tempo determinato – il dichiarato fallimento della stabilizzazione progettata in modo assai dubbio dalla Regione Lazio sul finale dell’anno 2011 e ampiamente censurata dalla Corte dei Conti nel 2013.
Mentre per gli Lsu è stato lo stesso intervento governativo a salvaguardare il loro status originario, riaprendo il bacino regionale e consentendogli di proseguire le attività presso gli enti utilizzatori, non altrettanto l’intervento governativo ha ritenuto di fare per quelle categorie di lavoratori che non rientravano tra gli Lsu, rimanendo inevitabile, però, per entrambe le categorie, la prescrizione regionale di una risoluzione dei contratti.
A rigore della normativa nazionale e degli atti amministrativi regionali, il Comune, quindi, non avrebbe potuto mantenere in vita i contratti a tempo determinato degli ex Asu: la loro risoluzione era purtroppo inevitabile.
Riguardo all’esito dei ricorsi, pur con l’assoluto rispetto che si deve alle pronunce della Magistratura, continuiamo a ritenere di aver agito in ottemperanza alle norme imperative di legge. La difesa del Comune è stata ed è, perciò, un atto doveroso ed obbligato in rappresentanza degli interessi dell’Ente. E’ singolare che su questo si possa ipotizzare una discrezionalità dell’Amministrazione comunale che con un comportamento contrario verrebbe meno ad un suo preciso dovere di difesa.
La destra e la sinistra, categorie evocate negli articoli di stampa, in questo non c’entrano, se non nel giudizio storico sulla precedente Amministrazione regionale di centrodestra, che ha portato avanti un’ipotesi di stabilizzazione assolutamente fallimentare e censurabile creando il danno che oggi i lavoratori ex Asu in particolare subiscono. Da parte nostra dunque nessun accanimento verso nessuno.
Riguardo alle sentenze, invece, va precisata la verità dei fatti senza le omissioni che possono far comodo a qualcuno. In primo luogo va detto che le domande formulate dai ricorrenti, laddove si chiedeva il reintegro e la stabilizzazione nel posto di lavoro, sono state rigettate; inoltre, a differenza della prima sentenza, è stato affermato il principio che gli stessi siano tenuti a decurtare dal preteso risarcimento quanto percepito a titolo di emolumenti per la disoccupazione, salva la detrazione di ulteriori redditi conseguiti nel periodo, per i quali è stata richiesta apposita istruttoria in sede di opposizione. Alla luce di questa sentenza e del nuovo quadro determinatosi valuteremo le ulteriori azioni opportune e necessarie.”
E’ quanto dichiara l’assessore al Personale, Vincenzo Giuli.