In riferimento alla interrogazione relativa alla vendita di beni immobili, presentata dai consiglieri Marroni e Cavalli, è opportuno premettere che la legge stabilisce tassativamente le materie di competenza del Consiglio Comunale e quelle della Giunta, mentre il Regolamento Comunale delimita le competenze delle Commissioni Consiliari.
Di seguito, quindi, si riportano le risposte ai quesiti sottoposti dagli interroganti:
1. non si ritiene di sospendere le procedure di gara per la vendita dei beni immobili per sottoporle all’esame della commissione consiliare poiché, contrariamente a quanto si afferma nella interrogazione, essa non ha alcuna competenza in materia;
2. non è stato assunto un ulteriore atto dal Consiglio Comunale per l’abbattimento del valore iniziale dei beni in vendita, in quanto non previsto da alcuna norma, dal momento che l’intero iter è codificato dal Regolamento per la Gestione degli immobili di proprietà del Comune, approvato proprio dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 17 del 2009 e, nello specifico, dall’articolo 10 comma 4 del suddetto Regolamento.
Si rammenta comunque che, in caso di insoddisfazione per le risposte fornite, gli interroganti hanno la possibilità di adire gli organi giurisdizionali competenti per legge a stabilire la legittimità o meno degli atti amministrativi e del loro iter procedurale.