Vende pesce non rispettando la normativa. Sanzionato dai Carabinieri Forestali

L’attività di tutela del consumatore è uno degli obiettivi perseguiti dall’Arma dei Carabinieri attraverso le sue articolazioni sia di specialità che territoriali, le quali operano con elevata professionalità e complementarietà garantendo quella sicurezza alimentare che è un diritto di tutti i cittadini.

Azione sinergica dei militari dell’Arma dei Carabinieri rappresentati dalla Specialità Forestale e da quella Territoriale, che nei giorni scorsi hanno posto in essere nel Comune di Forano una serie di controlli sulla commercializzazione dei prodotti destinati alle tavole dei consumatori. Particolare attenzione è stata rivolta nei confronti di un venditore di prodotti ittici, riscontrando che gli stessi venivano posti in vendita omettendo alcune indicazioni obbligatorie previste dalla legge quali, il nome scientifico del pesce proposto in vendita, oppure il paese di origine del pescato o luogo di provenienza.

E’ chiaro che la mancanza di indicazioni, come già detto obbligatorie, può indurre in errore il consumatore in ordine alla pronta e necessaria identificazione del prodotto stesso. Considerata la riscontrata violazione alle norme di riferimento, sia di livello Europeo (Regolamento) che di tipo nazionale, che prevedono sanzioni variabili da un minimo di 3.000 ad un massimo di 24.000 euro, i militari procedevano ad elevare la sanzione del caso, quantificabile in 2.000 euro.

Vale la pena di ricordare a tutti i consumatori di prodotti ittiche le normative vigenti prevedono le seguenti informazioni obbligatorie:
• Denominazione commerciale della specie e il suo nome scientifico;
• Metodo di produzione, in particolare “pescato” o “pescato in acque dolci” o “allevato”;
• La zona in cui il prodotto è stato catturato o allevato e la categoria di attrezzi da pesca usati;
• Se il prodotto è stato scongelato;
• Il termine minimo di conservazione, se appropriato.

L’informazione relativa al fatto che il prodotto sia stato scongelato assume particolare rilevanza nel caso in cui il consumatore decidesse di ricongelarlo, ignorando il fatto che il medesimo lo era già stato in precedenza e mettendo così a rischio la propria salute.