VALERIA PITONI SEGRETARIO PROVINCIALE UIL-PA RISPONDE AL SINDACO EMILI

UIL Rieti

Gentile Sindaco Emili,
mi meraviglia leggere la sua risposta ,  per quanto alla sua riflessione circa la perdita di contatto con i problemi  reali  e la tutela del personale che l’organizzazione sindacale rappresenta,  ma la valutazione politica di cui lei parla è pura demagogia.

Io sono la rappresentante provinciale della UIL PA  e svolgo il mio compito in maniera puntuale, combattendo e studiando da anni per  difendere il diritto dei lavoratori della mia categoria e approfondendo quelle norme che possono migliorare la condizione professionale ed economica dei dipendenti della PA ,  senza trascurare quelli che sono gli obblighi che su di essi gravano e pesano come macigni , soprattutto in questi tempi . 

La sua è una valutazione assolutamente superficiale ed anche un po’ scontata , poiche’ la rivendicazione che sostengo ha natura squisitamente  sindacale,  trattando primariamente della tutela del personale interessato alle attivita’ del Codice della Strada e che , alla luce dell’ulteriore approfondimento intervenuto , meritera’ un ricorso giurisdizionale in favore del personale della PA, anche in forza della sentenza della Corte Costituzionale che lei cita e già conosciuta , ma, evidentemente,  intesa in maniera distorta. 

L’articolo che ho pubblicato e che la invito a leggere,  declina inoltre  le forme per il corretto utilizzo delle risorse derivanti dalle multe , già fissate dalle norme del codice della strada , e sia  da sindacalista che da  cittadina, le ricordo che per quanto alle opere relative ai manti stradali , chiaramente fatti in modo  sommario vista la scarsa  tenuta e la bassa qualita’ dei materiali usati, potrebbe rendere pubblici sulla stampa  i dati  relativi ai tratti ove sono stati effettuati tali interventi, fin dal momento del suo insediamento, comunicando, ai cittadini soprattutto e poi alla scrivente, gli importi di spesa corrisposti e distinti per tratti stradali, cosi’ da poter valutare e considerare al meglio  la qualita’ del suo mandato e dei lavori che lei vanta di aver fatto eseguire .

Tornando alla questione della destinazione dei proventi economici  in favore della previdenza integrativa dei nostri solerti e operosi Vigili Urbani , sempre piu’ proiettati nella carriere e sempre piu’ pagati con i soldi dei cittadini distratti ed ai quali sono elevate le contravvenzioni, le ricordo che la Sentenza della Corte Costituzionale  n. 460 del 17/10/2000  che lei ha citato , e gia’ a  mia conoscenza , estende la previsione degli accantonamenti anche in favore delle Polizie Locali ai quali sono già devoluti i proventi delle risorse, ma tale accantonamento , legato allo svolgimento  dei servizi  è connesso strettamente ai rischi ed ai disagi degli agenti operanti  e pertanto legato direttamente ed esclusivamente  alle attività svolte su strada  per i quali devono essere previste condizioni di salute e sicurezza  e  perciò , di conseguenza, solo proporzionale alle giornate ed alle  ore di servizio realmente prestato su strada  per il sanzionamento derivante dal Cds. 

Gia’ al tempo , dopo il 1992 anno in cui si è prodotto il nuovo codice della Strada ( L. 285/1992)  alcune polizia locali avevano predisposto tali accantonamenti , forzando una norma che non li prevedeva e temendo stroncature dei Comitati Regionali di Controllo (CO.RE.CO ) organismi statali  tempo esistenti. Tale contestazione si è verificata ed ha prodotto un ricorso al TAR Emilia Romagna ( per il quale era stata confermata la violazione )   per violazione degli art. 3 (principio di uguaglianza)  e 97 (buon andamento ed imparzialità della Pubblica Amministrazione )  della Costituzione,  poi proseguito davanti  il Giudice delle Leggi .

La stessa Corte ha emesso una sentenza di chiaro tono interpretativo, collocandosi  nell’affermazione dei principi della reale autonomia degli Enti Locali,  ma ribadendo pero’ , ed il Sindaco come il Comandante della Polizia Municipale lo  dovrebbero sapere, “ Le determinazioni degli enti locali sono condizionate dall’esistenza di tali risorse ….” Ed inoltre riconfermando l’inesistenza tra “ ….  queste e la loro destinazione  a scopi assistenziali  e previdenziali  a favore degli agenti  della polizia locale o ad altri fini previsti dalla legge .”

E’ necessario,  infine,   ribadire che la circolare del Ministero dell’Interno n. M/2413/37 del 21/11/2000 (percio’ successiva alla pronuncia della Corte) , escludendo ancora una volta l’attribuzione….  “- neppure in parte – agli operatori di polizia stradale “,   richiama  comunque l’attenzione per quanto riguarda  “ il personale dipendente  da un’amministrazione pubblica” che trova il suo fondamento giuridico  nell’art. 49 del Dlgs. N.29/93 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo il quale “  il trattamento  economico fondamentale ed accessorio  del personale in argomento  è definito dai contratti collettivi  e l’attribuzione  di eventuali ulteriori  trattamenti economici  puo’ avvenire  esclusivamente in sede di contrattazione  ex art 41, comma 3 della L. 27/12/1997 n.449 concernente “ Misure per la stabilizzazione  della finanza pubblica” :
A maggior ragione , la stessa circolare esclude dal beneficio i cosiddetti “ ausiliari del traffico””
Si traggano pertanto le ulteriori conclusioni della questione.

Cordiali Saluti