Gentile Sindaco Emili,
mi meraviglia leggere la sua risposta , per quanto alla sua riflessione circa la perdita di contatto con i problemi reali e la tutela del personale che l’organizzazione sindacale rappresenta, ma la valutazione politica di cui lei parla è pura demagogia.
Io sono la rappresentante provinciale della UIL PA e svolgo il mio compito in maniera puntuale, combattendo e studiando da anni per difendere il diritto dei lavoratori della mia categoria e approfondendo quelle norme che possono migliorare la condizione professionale ed economica dei dipendenti della PA , senza trascurare quelli che sono gli obblighi che su di essi gravano e pesano come macigni , soprattutto in questi tempi .
La sua è una valutazione assolutamente superficiale ed anche un po’ scontata , poiche’ la rivendicazione che sostengo ha natura squisitamente sindacale, trattando primariamente della tutela del personale interessato alle attivita’ del Codice della Strada e che , alla luce dell’ulteriore approfondimento intervenuto , meritera’ un ricorso giurisdizionale in favore del personale della PA, anche in forza della sentenza della Corte Costituzionale che lei cita e già conosciuta , ma, evidentemente, intesa in maniera distorta.
L’articolo che ho pubblicato e che la invito a leggere, declina inoltre le forme per il corretto utilizzo delle risorse derivanti dalle multe , già fissate dalle norme del codice della strada , e sia da sindacalista che da cittadina, le ricordo che per quanto alle opere relative ai manti stradali , chiaramente fatti in modo sommario vista la scarsa tenuta e la bassa qualita’ dei materiali usati, potrebbe rendere pubblici sulla stampa i dati relativi ai tratti ove sono stati effettuati tali interventi, fin dal momento del suo insediamento, comunicando, ai cittadini soprattutto e poi alla scrivente, gli importi di spesa corrisposti e distinti per tratti stradali, cosi’ da poter valutare e considerare al meglio la qualita’ del suo mandato e dei lavori che lei vanta di aver fatto eseguire .
Tornando alla questione della destinazione dei proventi economici in favore della previdenza integrativa dei nostri solerti e operosi Vigili Urbani , sempre piu’ proiettati nella carriere e sempre piu’ pagati con i soldi dei cittadini distratti ed ai quali sono elevate le contravvenzioni, le ricordo che la Sentenza della Corte Costituzionale n. 460 del 17/10/2000 che lei ha citato , e gia’ a mia conoscenza , estende la previsione degli accantonamenti anche in favore delle Polizie Locali ai quali sono già devoluti i proventi delle risorse, ma tale accantonamento , legato allo svolgimento dei servizi è connesso strettamente ai rischi ed ai disagi degli agenti operanti e pertanto legato direttamente ed esclusivamente alle attività svolte su strada per i quali devono essere previste condizioni di salute e sicurezza e perciò , di conseguenza, solo proporzionale alle giornate ed alle ore di servizio realmente prestato su strada per il sanzionamento derivante dal Cds.
Gia’ al tempo , dopo il 1992 anno in cui si è prodotto il nuovo codice della Strada ( L. 285/1992) alcune polizia locali avevano predisposto tali accantonamenti , forzando una norma che non li prevedeva e temendo stroncature dei Comitati Regionali di Controllo (CO.RE.CO ) organismi statali tempo esistenti. Tale contestazione si è verificata ed ha prodotto un ricorso al TAR Emilia Romagna ( per il quale era stata confermata la violazione ) per violazione degli art. 3 (principio di uguaglianza) e 97 (buon andamento ed imparzialità della Pubblica Amministrazione ) della Costituzione, poi proseguito davanti il Giudice delle Leggi .
La stessa Corte ha emesso una sentenza di chiaro tono interpretativo, collocandosi nell’affermazione dei principi della reale autonomia degli Enti Locali, ma ribadendo pero’ , ed il Sindaco come il Comandante della Polizia Municipale lo dovrebbero sapere, “ Le determinazioni degli enti locali sono condizionate dall’esistenza di tali risorse ….” Ed inoltre riconfermando l’inesistenza tra “ …. queste e la loro destinazione a scopi assistenziali e previdenziali a favore degli agenti della polizia locale o ad altri fini previsti dalla legge .”
E’ necessario, infine, ribadire che la circolare del Ministero dell’Interno n. M/2413/37 del 21/11/2000 (percio’ successiva alla pronuncia della Corte) , escludendo ancora una volta l’attribuzione…. “- neppure in parte – agli operatori di polizia stradale “, richiama comunque l’attenzione per quanto riguarda “ il personale dipendente da un’amministrazione pubblica” che trova il suo fondamento giuridico nell’art. 49 del Dlgs. N.29/93 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo il quale “ il trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale in argomento è definito dai contratti collettivi e l’attribuzione di eventuali ulteriori trattamenti economici puo’ avvenire esclusivamente in sede di contrattazione ex art 41, comma 3 della L. 27/12/1997 n.449 concernente “ Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica” :
A maggior ragione , la stessa circolare esclude dal beneficio i cosiddetti “ ausiliari del traffico””
Si traggano pertanto le ulteriori conclusioni della questione.
Cordiali Saluti