“L’Avv. Domenico Naso ci comunica la decisione emessa dalla Corte dei Conti Centrale in materia di ricostruzione di carriera del personale ATA. La Corte dei Conti – Sezione Centrale è stata chiamata a pronunciarsi in merito al diritto del personale ATA immesso in ruolo dopo diversi anni di servizio pregresso a non essere discriminato nelle condizioni di impiego, anche retributive, rispetto ai colleghi già di ruolo, e al conseguente diritto del medesimo di ottenere il riconoscimento in carriera in misura integrale dei servizi pregressi con liquidazione delle relative differenze stipendiali
maturate.
I Giudici della Corte, con una pronuncia destinata a costituire un importante
precedente giurisprudenziale, richiamando la sentenza della Cassazione a Sezioni Unite 6 maggio 2016 n.9144 e confermando un orientamento già diffusosi tra i giudici di merito, hanno censurato la prassi osservata dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ed hanno riconosciuto il diritto del personale ATA ad ottenere la ricostruzione integrale della propria carriera e non già nei limiti della c.d.
temporizzazione.
La Corte dei Conti ha, in particolare, chiarito che “ […] si tratta di due criteri che, per le loro distinte caratteristiche e per le diverse finalità che perseguono, non possono che essere utilizzati in momenti separati. Il primo criterio è diretto ad operare nel momento del passaggio in ruolo, per consentire nell’immediato una ricostruzione della carriera in via provvisoria, con l’individuazione di una anzianità di servizio convenzionale. Il secondo criterio, invece, opera nel successivo momento della conferma in ruolo, dopo il periodo di prova, per procedere alla ricostruzione della carriera in via definitiva, con il dovuto riconoscimento integrale di tutti i servizi svolti fino all’immissione in ruolo. Da ciò deriva che l’istituto della temporizzazione, applicato doverosamente dalla amministrazione in fase di primo inquadramento, diviene recessivo rispetto al criterio della integrale ricostruzione di carriera quale istituto generale che permette il recupero della anzianità residua, evitando una penalizzazione stipendiale nei confronti di soggetti inquadrati in prima istanza all’atto del passaggio in ruolo con una anzianità inferiore a quella effettiva.
Ciò evidentemente, a fronte di specifica istanza del dipendente che intenda far valere il diritto di cui è titolare. Del resto, il diverso avviso propugnato dalla Ragioneria territoriale dello Stato e le stesse deduzioni formulate nell’odierna adunanza dal rappresentante della Ragioneria generale dello Stato sembrano fondare su circostanze fattuali (modalità di funzionamento del sistema SIDI) e su motivi di opportunità (eventuali ricadute di carattere economico) che, pur meritevoli di considerazione, non appaiono, tuttavia, dirimenti ai fini delle valutazioni di legittimità demandate a questo Collegio”. Tale delibera appare, inoltre, risolutiva relativamente alla questione sorta successivamente al provvedimento reso dalla Corte di Giustizia Europea il
20 settembre 2018 nel caso Motter circa l’estendibilità del principio di diritto ivi contenuto anche al personale Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario del Comparto Scuola.
Ebbene, i Giudici della Corte dei Conti, recependo un orientamento già ampiamente
diffusosi tra i giudici del lavoro, hanno escluso la possibilità di poter applicare al
personale Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario del Comparto Scuola il principio di diritto sancito nella sentenza resa dalla Corte di Giustizia Europea lo scorso 20 settembre 2018 nel caso Motter.
Tale assunto trova il proprio fondamento, a detta dei Giudici della Corte dei Conti, nella circostanza che “non possa ritenersi che la professionalità del personale ATA a termine sia diversa da quella del personale di ruolo, atteso che il personale ATA, salvo diverse allegazioni contrarie dell’amministrazione (assenti nel caso di specie), svolge sempre le stesse mansioni indipendentemente dal termine dell’assunzione. La professionalità del personale ATA non risulta infatti influenzata (come avviene per i docenti) dalla maggiore o minore continuità con cui le relative mansioni siano state eseguite nel corso degli anni”.
Sulla base di tali considerazioni la Corte ha, quindi, escluso di poter ritenere
legittima la normativa interna che, disciplinando la ricostruzione di carriera del
personale ATA del Comparto Scuola, dispone il riconoscimento nella carriera dei
dipendenti di ruolo dei servizi pregressi solo in misura parziale, in ragione
dell’inconferenza della sentenza resa nel caso Motter con riferimento alla loro figura
professionale, la quale si mostra nettamente distinta rispetto a quella degli insegnanti. Non di poco conto appare, infine, la posizione presa dalla Corte dei Conti con riferimento alla problematica della prescrittibilità del diritto del personale del Comparto Scuola a richiedere la ricostruzione della carriera sulla base dell’effettiva anzianità di servizio. Sul punto i Giudici della Corte, facendo proprio l’orientamento già consolidato della Corte di Cassazione, hanno chiarito che trattasi di un diritto non soggetto a prescrizione “in quanto l’anzianità di servizio non è uno status o un elemento costitutivo di uno status del lavoratore subordinato, né un distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto, rappresentando, piuttosto, la dimensione temporale del rapporto di lavoro di cui integra il presupposto di fatto di specifici diritti, quali quelli all’indennità di fine rapporto o agli scatti di anzianità; essa, pertanto, non può essere oggetto di atti di disposizione, traslativi o abdicativi (cfr. Cass. n. 12756 del 01/09/2003; Cass. n. 10131 del 26/04/2018).”
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