“Da molti anni European Consumers si occupa di preservare l’importantissimo comprensorio naturalistico dei Monti Reatini e Monte Terminillo, contrastando programmi di espansione sciistica dannosi per l’ambiente e per lo stesso sistema idrogeologico di queste aree strategiche. Ricordiamo che tutta l’area in oggetto è tutelata a livello europeo (ZPS IT6020005 “Monti Reatini”, ZSC IT6020009 “Bosco di Vallonina”, ZSC IT6020007 “Monte Terminillo Group”).
Esclusi con risibili scuse dal dibattito all’interno di un autoreferente Comitato di associazioni evidentemente manipolato a livello politico abbiamo deciso di procedere a livello europeo evidenziando le nefandezze favorite dalla Regione Lazio, abusando ampiamente di Fondi Strutturali Europei che dovrebbero essere utilizzati nell’ambito delle tanto strombazzate “Strategie per la Tutela della Biodiversità”.
Di seguito mettiamo a conoscenza dei lettori quanto comunicato alla Commissione Europea e all’EEA, l’Agenzia Europea per l’Ambiente. Per altro nel corso delle comunicazioni con siffatti organismi è emerso che l’ente che dovrebbe garantire il rispetto dei regolamenti europei in materia ambientale (EEA) di fatto ha poteri estremamente limitati limitandosi a registrare le tendenze in alto senza poter entrare nell’ambito normativo. Tutto viene demandato a una Commissione Europea notoriamente influenzata dai lobbysti più che dai ricercatori indipendenti.
Abbiamo rilevato e segnalato:
• Violazione delle norme comunitarie in materia di libera concorrenza (articolo 87 del trattato che istituisce la Comunità europea) per gli aiuti a finalità regionale (“aiuti di Stato”) previsti per finanziare il progetto. La questione della compatibilità con le norme comunitarie in materia di aiuti pubblici per le aree celesti è ripetutamente intervenuta, con le proprie decisioni, la Commissione europea. Vedi in particolare e tra l’altro:
- decisione del 27 febbraio 2002, relativa ad una legge della Regione Toscana relativa a un “Fondo per l’innovazione della funivia”;
- decisione del 9 aprile 2002 relativa a misure di aiuto per l’inverno delle strutture delle stazioni sportive nella Provincia autonoma di Bolzano; c) decisione del 7 maggio 2004 relativa alle misure di aiuto per gli impianti a fune spostati dalla Regione Valle d’Aosta; d) decisione del 27 febbraio 2008, relativa alla norma della legge regionale veneta che prevede la concessione di prestiti a stazioni sciistiche.
• Applicazione errata delle procedure relative alle Misure di compensazione ai sensi dell’art. 6 paragrafo 4 della direttiva Habitat (92/43 / CEE).
• Violazione della direttiva 2014/52 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92 / UE relativa alla valutazione degli effetti di determinati progetti pubblici e privati sull’ambiente
Abbiamo inoltre segnalato che la valutazione d’incidenza è stata riferita esclusivamente allo ZPS IT6020005 “Monti Reatini” e non allo ZSC IT6020009 “Bosco di Vallonina” per l’habitat 9210 * e ZSC IT6020007 “Gruppo Monte Terminillo” per l’habitat 6210 *. La sottrazione degli habitat prioritari citati viene riferita solo all’area vasta della ZPS IT6020005 “Monti Reatini” ma l’interferenza ricade sul ZSC IT6020009 “Bosco di Vallonina” e sul ZSC IT6020007 “Gruppo Monte Terminillo” generando una riduzione artificiale dell’indicatore di interferenza.
In entrambi i ZSC, gli interventi sull’altro habitat prioritario 6210 * Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee) non sono solo soggetti a rimozione permanente, ma anche a impatti definiti nello studio di impatto come “temporanei”, derivanti dalla fase di costruzione, per i quali è riportato nello studio di potenziali “danni anche gravi al personale e ai macchinari durante i lavori”.
Il danno è infatti permanente, essendo ambienti che si sono evoluti naturalmente impossibili da ripristinare o compensare. Nel progetto gli impatti sulla vegetazione sono considerati mitigabili e non richiedono compensazione senza che questo miglioramento venga messo in evidenza sull’ambiente.
Le misure di compensazione per la vegetazione devono essere proposte rispettando e producendo la documentazione preparatoria ai sensi dell’art. 6 paragrafo 4 della Direttiva Habitat (92/43 / CEE) (dichiarazione di rilevante interesse pubblico e formato redatto dalla CE).
Al fine di considerare le compensazioni parte integrante del progetto, è necessario verificare preventivamente e ufficialmente motivi imperativi di rilevante interesse pubblico dell’opera e solo successivamente inoltrare la comunicazione alla CE.
L’area coperta dal progetto previsto è habitat primario per l’orso marsicano con idoneità medio/alta e trappola ecologica primaria; territorio strategico come area di collegamento tra il gruppo Duchessa – Velino – Sirente e il Parco Nazionale dei Monti Sibillini. Lo studio sulla fauna selvatica preparato dai progettisti non prevede alcun intervento di mitigazione nei confronti della fauna.
Nelle misure di conservazione per entrambi i ZSC, la creazione di “complessi sciistici” è segnalata tra le “pressioni e minacce”, in particolare si afferma che gli “Impatti sulle formazioni vegetali di interesse e sul lupo sono prevedibili se gli ampliamenti degli impianti sciistici sarà effettuato”.
La soluzione/mitigazione delle attività sciistici costituisce uno dei macro-obiettivi del Piano di gestione delle aree:
Secondo il Piano, gli impianti di risalita e le pendenze esistenti interferiscono con la continuità delle aree delle specie di interesse comunitario presenti e con l’habitat prioritario “Faggete dell’Appennino con Taxus e Ilex” (codice 9210 *). Nuovi impianti di risalita e piste potrebbero interferire ulteriormente con le specie di interesse comunitario presenti e con un habitat prioritario: “Faggete dell’Appennino con Taxus e Ilex” (codice 9210 *).
Si dice che la copertura vegetale del territorio interessato la renda altamente resistente rispetto alla frammentazione ecologica degli habitat presenti e che gli impianti di risalita, data l’estensione dei boschi, non inducano gli effetti di una frammentazione ecologica.
In realtà si tratta di opere ad alto impatto, che frammentano gli habitat caratterizzati dalla loro continuità, in un modo ulteriore e definitivo, riducendo anche la resilienza del sistema. Per non parlare del fatto che l’apertura di ulteriori radure può destabilizzare anche le aree adiacenti dell’ecosistema forestale. Secondo lo studio sull’incidenza, l’impatto dovuto al taglio della foresta con frequenti interventi per il passaggio di un impianto di risalita è definito come un impatto semipermanente e nella SIA si afferma che la perdita di queste superfici rispetto al contesto di riferimento è piccolo e il significato rispetto alla perdita superficiale è basso (0,12%).
Tali affermazioni non ritengono che si tratti di habitat prioritari ai sensi della direttiva 92/43 / CEE per i quali la rete Natura 2000 presta particolare attenzione al mantenimento della loro integrità. Le procedure di cui sopra non sembrano essersi verificate dalla documentazione analizzata.
Inoltre manca nel progetto qualsiasi riferimento ai criteri stabiliti in:
• La gestione dei siti Natura 2000. Guida all’interpretazione dell’arte. 6 della Direttiva Habitat 92/43 / CEE
• Valutazione di piani e progetti con impatto significativo sui siti Natura 2000. Guida metodologica alle disposizioni dell’art. 6, paragrafi 3 e 4 della Direttiva Habitat 92/43 / CEE Tra gli aspetti critici dell’area, ci sono altri fattori che potrebbero essere intensificati solo dall’alterazione della situazione attuale causata dall’attuazione di TSM2:
• Potenziale presenza penetrativa di escursionisti e cacciatori di funghi nel periodo estivo-autunnale in alcune aree della SIC, dove è stato trovato o potrebbe essere presente il lupo.
• Presenza di opere idrauliche che influenzano lo stato di uno degli habitat segnalati: “Fiumi alpini con vegetazione ripariale a Salix elaeagnos” (codice 5130). • Problemi nel rinnovo per seme di Taxus baccata (facilitato dall’aumento del disturbo antropico e dai tagli spericolati già fatti)
• Disturbi per le popolazioni di lupi e orsi
• Rischio di rarefazione delle popolazioni di Rosalia alpina e Picchio dorsobianco a causa del taglio e della rimozione di grandi faggi morti o deperibili. Conclusione: la decisione regionale di sacrificare habitat irreproducibili in nome di un dubbio interesse economico è un atteggiamento in totale opposizione ai criteri di sostenibilità che dovrebbero guidare ogni azione di interesse pubblico e privato.
Ribadiamo che, secondo le direttive europee, se un piano, progetto o intervento deve essere realizzato in un sito in cui esiste un tipo di habitat naturale e/o una specie prioritaria, solo considerazioni connesse alla salute della sicurezza umana e sicurezza pubblica o relativa a conseguenze positive di primaria importanza per l’ambiente o, previo parere della Commissione europea, altre ragioni imperative di rilevante interesse pubblico.
Per tutti questi motivi, abbiamo chiesto l’intervento della Commissione europea per fermare i progetti e l’avvio immediato di una procedura di infrazione.
La Commissione Europea ha accettato la nostra segnalazione e ci auspichiamo che ne faccia un buon uso bloccando i finanziamenti per questo orribile scempio ambientale.” Marco Tiberti (European Consumers)