Come anticipato nell’ultima seduta del Consiglio comunale, i residenti del comune di Rieti sono esentati dal pagamento dell’IMU agricola come previsto dal Decreto Legge n. 4 del 24/01/2015. L’art. 1, comma 1 del suddetto decreto stabilisce, tra l’altro, che “a decorrere dall’anno 2015, l’esenzione dall’imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica: a) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmente montani di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT);”. Il comma 3 statuisce che: “I criteri di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche all’anno di imposta 2014”.
Pertanto, essendo il comune di Rieti classificato come totalmente montano, per gli anni 2014 e 2015 vige l’esenzione IMU di tutti i terreni agricoli nonché quelli non coltivati, (tranne le aree fabbricabili), senza che sia rilevante se il loro possessore sia o meno coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale. Inoltre, in seguito a un parere legale richiesto ad ANCI Lazio, non occorre che il Comune di Rieti aderisca al ricorso promosso presso il TAR dalla stessa Associazione in quanto destinato ai soli comuni ritenuti parzialmente montani in cui esiste una differenziazione delle aliquote.