PROPOSTA DI LEGGE DI FIAMMA TRICOLORE PER L'ELEZIONE DELL'ASSEMBLEA REGIONALE DEL LAZIO

Luca Romagnoli

Il Movimento Sociale Fiamma Tricolore del Lazio ha inviato una proposta di legge al Presidente della Regione e al Presidente del Consiglio Regionale del Lazio e p.c.  al Presidente del Consiglio On. Silvio Berlusconi.

Al fine di:
– meglio regolamentare la partecipazione democratica per l’elezione dell’Assemblea Regionale del Lazio (A);

– di consentire la massima partecipazione popolare e quindi consentire il pieno diritto dell’esercizio del voto a tutte le forze politiche e civiche della Regione (A);
– garantire la legalità e la trasparenza delle operazioni di raccolta delle sottoscrizioni (A);

– consentire la partecipazione e quindi la presentazione delle liste elettorali ai Partiti, ai Movimenti e alle Liste Civiche, visto l’inadeguatezza degli oneri attuali previsti della vigente normativa e regolamenti, come del resto ampiamente dimostrato dalle questioni sorte più volte in merito alla presentazione delle liste per ogni genere di elezioni (A);

– considerare le spese che sostiene l’amministrazione pubblica nel caso fosse  semplicemente libera e incondizionata la presentazione di liste (A);

– favorire la massima partecipazione popolare all’atto stesso di sostegno diretto e quindi alla presentazione delle liste (A);

– incrementare la rappresentanza territoriale e perciò riequilibrare tra le Province, almeno parzialmente, il numero di Consiglieri Regionali, attribuendo il numero dei consiglieri alla luce non solo della popolazione ma anche della superficie territoriale da amministrare (B);

– bilanciare la rappresentanza nel premio di maggioranza tra tutte le liste che compongono le coalizioni legate ad un candidato Presidente, trasformando all’uopo le modalità di determinazione dei Consiglieri inseriti nel “listino” regionale (B);

propone:
A) L’ammissione dei Partiti e delle relative liste di candidati per le elezioni dell’Assemblea Regionale del Lazio avviene con le modalità e i tempi di seguito descritti:
la partecipazione di tutti i Partiti, Movimenti o Liste Civiche alle elezioni dell’Assemblea Regionale del Lazio, richiede per ciascuna lista domanda in carta semplice con firma autentica del legale rappresentante del Partito, Movimento o Lista civica, presentata presso la Corte d’Appello del Tribunale della Circoscrizione Elettorale Centrale di Roma, con imprescindibile contestuale versamento di una cauzione di euro 20.000. La cauzione verrà trattenuta dall’amministrazione pubblica nel caso in cui la lista presentata non ottenga almeno un risultato elettorale proporzionale dell’1%; ovviamente nel caso di superamento del 1%, il rimborso delle spese elettorali previsto dalla vigente normativa si considera comprensivo della cauzione versata all’atto di presentazione della lista.

la partecipazione di tutti i Partiti, Movimenti o Liste Civiche alle elezioni dell’Assemblea Regionale del Lazio, richiede per ciascuna lista numero 500 sottoscrizioni di elettori iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione Lazio, firme raccolte in almeno 3 Province della Regione, regolarmente autenticate da Cancelliere di Tribunale competente per territorio; dette sottoscrizioni possono essere raccolte  a partire da 60 giorni antecedenti la data di svolgimento delle elezioni; solo le spese relative al compenso giornaliero del Cancelliere di Tribunale sono a carico dell’amministrazione pubblica, che provvederà altresì a mettere a disposizione dei Partiti, Movimenti e Liste civiche richiedenti, l’elenco dei Cancellieri dei Tribunali della Regione Lazio disponibili per il predetto ufficio (si rimanda ad apposito regolamento per quanto attiene le modalità, gli orari e le giornate di disponibilità dei Cancellieri di Tribunale per  l’adempimento del loro ufficio nei 60 giorni antecedenti la data delle elezioni).  Si specifica che valore legale di autentica per le sottoscrizioni delle liste di Partito, Movimento o Civica lo ha esclusivamente  il Cancelliere di Tribunale. 

B)  Sulla base dell’attuale elezione di 70 Consiglieri e un Presidente della Regione, si propongono le ulteriori modifiche.

            1) Il numero di Consiglieri da eleggere per ciascuna Provincia è determinato sulla base della popolazione  iscritta nelle liste elettorali di ciascuna Provincia.  Per una giusta perequazione del numero dei Consiglieri da attribuire a ciascuna Provincia e al fine di tener presente non solo la popolazione ma anche il territorio amministrato in termini di superficie, i resti utili al raggiungimento del quorum per l’elezione di un consigliere regionale vengono attribuiti via via alle Province che hanno il minor numero di Consiglieri eleggibili sulla base della sola popolazione avente diritto di voto, iniziando l’attribuzione dalla Provincia che esprime il minor numero di Consiglieri eletti.

            2) Listino di maggioranza con 14 Consiglieri, con parità di genere, con ripartizione di almeno 1 Consigliere per Provincia (residenza certificata da almeno 5 anni) e attribuzione di 1 Consigliere per ciascun Partito della coalizione.