“Con soddisfazione apprendo della pubblicazione della Sentenza della Corte Costituzionale n. 224/2023, la cui pronuncia è strumentale a ripristinare condizioni di certezza del diritto e parità di trattamento tra tutti gli enti locali che hanno avuto accesso, nel territorio nazionale, al fondo di rotazione” – a dirlo è la sindaca di Fara in Sabina, Roberta Cuneo.
“Come si ricorderà, la Corte dei Conti aveva sospeso il giudizio di omologazione del PRFP sollevando, proprio su richiesta della difesa del Comune (come si legge nella stessa sentenza), questione di legittimità costituzionale riguardo la possibilità per gli Enti di utilizzare il fondo di rotazione per la copertura di debiti fuori bilancio contabilizzandoli ai sensi dell’art. 43 del DL. N. 133/2014 – prosegue Cuneo – Veniva contestato al Comune di avere utilizzato in modo non conforme al diritto le risorse provenienti dal fondo di rotazione a titolo di copertura di nuove spese senza alcuna posta di neutralizzazione, considerando le suddette erogazioni alla stregua di un mutuo per coprire i debiti fuori bilancio e beneficiare del risultato di amministrazione. Ebbene, la sentenza conferma la correttezza dell’operato del Comune quanto all’applicazione del fondo di rotazione, ma nel contempo accoglie anche la suddetta questione di legittimità costituzionale della relativa norma, in quanto ‘… l’anticipazione non deve rappresentare una risorsa aggiuntiva per la copertura di nuove spese o futuri disavanzi, bensì fornire liquidità per onorare debiti pregressi, già regolarmente iscritti in bilancio ed impegnati o comunque vincolati'”.
“Tenuto conto – si legge ancora – come rileva la Corte, della “mutevolezza del tempo finanziario” che determina continue sopravvenienze fattuali e normative, la suddetta pronuncia attesta la correttezza dell’operato del Comune, e di ciò non si può che essere lieti, ma richiede allo stesso, e a tutti i comuni che abbiano utilizzato il fondo di rotazione a copertura del debito fuori bilancio e attuato il piano di ammortamento, interventi correttivi non incidenti sui bilanci degli esercizi terminati, bensì attraverso una ridefinizione delle espressioni finanziarie da correggere in ossequio al principio “dell’equilibrio dinamico” con graduale “risanamento del deficit”. In altri termini, come sempre l’Amministrazione comunale svolgerà il suo ruolo per assicurare detto equilibrio in coerenza, come pure afferma la Corte Costituzionale, “con l’esigenza di mantenere il livello essenziale delle prestazioni sociali durante l’intero periodo di risanamento” e secondo gli indirizzi che vorrà fissare la Corte di Conti” conclude Cuneo.