Prevenzione Covid, Zingaretti firma una nuova ordinanza su infanzia, spettacoli, eventi e sport

Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, nella giornata del 10 agosto 2020 ha firmato una nuova ordinanza inerente alle misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, riguardanti la riapertura delle attività economiche, produttive e sociali (Ordinanza ai sensi dell’articolo 32, comma 3 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica).

DI SEGUITO L’ORDINANZA

Fermo restando le attività sociali, economico produttive e istituzionali già autorizzate con precedenti provvedimenti, sono consentite le seguenti ulteriori attività:

Ordina, ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.

1. Fermo restando le attività sociali, economico produttive e istituzionali già autorizzate con precedenti provvedimenti, sono consentite le seguenti ulteriori attività:

  • a decorrere dal 1 settembre 2020 sono consentiti i Servizi educativi per l’infanzia (0 -36 mesi) che si svolgono nel rispetto delle Linee guida allegate alla presente ordinanza;
  • a decorrere dal 1 settembre 2020, così come disposto dalla lettera e) comma 6 dell’ art. 1 del DPCM del 7 agosto 2020, è consentita la partecipazione del pubblico a singoli eventi sportivi di minore entità, che non superino il numero massimo di 1000 spettatori per gli stadi all’aperto e di 200 spettatori per impianti sportivi al chiuso. La presenza di pubblico è comunque consentita esclusivamente nei settori degli impianti sportivi nei quali sia possibile assicurare la prenotazione e assegnazione preventiva del posto a sedere, con adeguati volumi e ricambi d’aria, nel rispetto del distanziamento interpersonale, sia frontalmente che lateralmente, di almeno un metro con obbligo di misurazione di temperatura all’accesso e utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie; in casi eccezionali, per eventi sportivi che superino il numero massimo di 1000 spettatori per gli stadi all’aperto e di 200 spettatori per impianti sportivi al chiuso, potrà essere sottoposto specifico protocollo di sicurezza alla validazione preventiva del Comitato-tecnico Scientifico ai fini dello svolgimento dell’evento.

2. Le attività sociali, economiche e istituzionali operano adottando tutte le generali misure di sicurezza relative all’igiene personale e degli ambienti e del distanziamento fisico, nonché le seguenti specifiche misure di protezione e contenimento del contagio:

  • misure definite, per singola tipologia di attività, nelle Linee guida per la riapertura allegate alla presente ordinanza;
  • misure contenute nel “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali, successivamente integrati in data 24 aprile 2020;
  • linee guida nazionali in materia di sanificazione.

La presente ordinanza è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio e sul sito istituzionale dell’amministrazione regionale. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.

L’efficacia della presente ordinanza decorre dalla data di pubblicazione.
La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, al Ministro dell’Istruzione, al Ministro per lo Sviluppo economico e ai Prefetti con richiesta di trasmissione ai Sindaci dei Comuni del Lazio.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il vice Presidente
Daniele Leodori