PIANI PERSONALIZZATI PER SOGGETTI IN SITUAZIONE DI GRAVITA'

Ettore Saletti

Il Comune di Rieti in qualità di Comune capofila del Distretto Socio-Sanitario RI/1(Cittaducale, Ascrea, Castel di Tora, Collalto Sabino, Colle di Tora,  Collegiove, Nespolo, Paganico, Turania , Belmonte, Roccasinibalda, Torricella Sabina, Longone Sabino, Contigliano, Greccio, Monte S. Giovanni in Sabina, Montenero Sabino, Cantalice, Leonessa, Rivodutri, Poggio Bustone, Labro, Morro Reatino, Colli sul Velino):
                           RENDE NOTO
che, ai sensi e per gli effetti del citato art. 39, la Regione Lazio – al fine di assicurare il diritto alla vita indipendente alle persone con disabilità permanente e grave limitazione dell’autonomia personale nello svolgimento di una o più funzioni essenziali della vita ed allo scopo di garantirne il mantenimento nell’ambito familiare e l’integrazione sociale relativamente all’anno 2008:
                                                                 PROMUOVE
l’avvio  di programmi di aiuto alla persona gestiti in forma indiretta, mediante piani personalizzati per i soggetti in situazione di gravità, come definita dall’art. 3 – comma 3° – della legge 104/92, che ne facciano richiesta, con verifica delle prestazioni erogate e della loro efficacia.

Al fine di destinare correttamente i fondi e per una corretta applicazione della legge nr. 162/98  si ritiene necessario evidenziare che:
gli interventi previsti sono rivolti esclusivamente alle persone disabili che vivono in situazione di particolare gravità;
la condizione di disabilità grave è delimitata in maniera precisa dall’art. 3, comma 3°, della legge 104/92 che recita: “Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione  assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici”, e pertanto deve essere accertata e certificata dalle Commissioni mediche integrate indicate nell’art. 4 della Legge 104/92.

Sono escluse le disabilità derivanti da patologie strettamente connesse ai processi di invecchiamento e gli interventi rientranti nell’ambito del “diritto allo studio”  nonché  quelli di natura tipicamente “sanitaria” i quali trovano risposta in altri ambiti.

Al fine di poter accedere ai citati contributi gli interessati dovranno presentare domanda al Comune di residenza  facente parte del Distretto Socio-Sanitario RI/1.

La domanda, compilata in tutte le sue parti, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
piano personalizzato, contenente la situazione socio-economica, redatto secondo le linee guida predisposte dal Settore Socio-Assistenziale del Comune Capo fila;
certificazione rilasciata dalla Commissione medica integrata individuata dall’art. 4 della Legge 104/92 attestante il riconoscimento di handicap grave (coma 3 art. 3).
Qualora sussistessero le seguenti condizioni, utili all’attribuzione dei punteggi:
deficit intellettivo grave;
impossibilità alla deambulazione;
impossibilità a mantenere il controllo sfinterico;
impossibilità, se di età superiore ai 10 anni, all’assunzione del cibo, o/e  a lavarsi o/e a vestirsi;
che non fossero chiaramente esplicitate dalla certificazione di cui al punto 2) (Legge 104/92), dovrà essere prodotta certificazione in merito rilasciata da una struttura pubblica o accreditata.
In caso di mancata presentazione, unitamente alla domanda, della certificazione citata non si darà luogo all’attribuzione del relativo punteggio.
dichiarazione sostitutiva unica per la determinazione dell’indicatore della situazione economica (I.S.E.) redatta  secondo le modalità previste dal Decreto Legislativo 31.03.1998, n° 109 – e successive modificazioni ed integrazioni – e delle relative norme attuative.

Le domande dovranno pervenire,  a mezzo posta tramite raccomandata con ricevuta di ritorno  o presentate a mano, al Comune di residenza oppure, per il Comune di Rieti direttamente all’Ufficio Relazioni con il Pubblico – P.zza Vittorio Emanuele II, n. 1 – Rieti,  entro il termine perentorio del 30 settembre 2010.

Di tutte le domande regolarmente presentate verrà formulata una graduatoria da parte di una commissione esaminatrice appositamente istituita, elaborata in base alla maggiore necessità degli utenti relativamente in ordine di precedenza, situazione di gravità ed alla condizione socio-economica. Ai singoli richiedenti verrà data comunicazione, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, del punteggio loro attribuito nonché della posizione nella suddetta graduatoria. Avverso l’attribuzione del punteggio gli stessi potranno presentare opposizione al Comune Capofila entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. Gli interventi saranno commisurati alle esigenze assistenziali dei soggetti stessi.

I modelli di domanda, di dichiarazione, le linee guida e copia della deliberazione della Giunta Regionale n° 560 del 25 luglio 2008 e successive modificazioni ed integrazioni potranno essere ritirati presso i Comuni di residenza e per il Comune di Rieti potranno essere ritirati presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico  – sito in Piazza Vittorio Emanuele II –  n. 1 – tel. 0746/287234, tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00, nei giorni di martedì e giovedì  dalle ore 15,30 alle ore 17,30 ed il sabato dalle ore 9,00 alle ore 13,00 oppure scaricati unitamente al bando dal sito www.comune.rieti.it – nella sezione avvisi e bandi.

L’Ufficio Assistenza Sociale del Settore Socio-Assistenziale del Comune Capofila –  sito in viale Matteucci nr. 82  – tel. 0746/287301 – sarà disponibile per chiarimenti nei giorni di lunedì e  giovedì – dalle ore 9,00 alle ore 13,00.