Il 20 ottobre 2012 è entrato in vigore l’articolo 5 del D.L. numero 179/2012 che estende alle imprese individuali l’obbligo – già previsto per le società – di comunicare al Registro delle imprese un proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).
Pertanto le nuove imprese individuali che si iscrivono al Registro delle imprese o all’Albo imprese artigiane a partire dal 20 ottobre devono comunicare un proprio indirizzo PEC, mentre le imprese individuali già iscritte alla data del 20 ottobre hanno tempo fino al 31 dicembre 2013 per comunicare al Registro delle imprese o all’Albo imprese artigiane un proprio indirizzo PEC
Attualmente la comunicazione può essere già effettuata attraverso la procedura ComunicaStarweb, mentre la procedura semplificata, utilizzabile direttamente dal portale www.registroimprese.it, è utilizzabile esclusivamente per le società.
Analogamente a quanto previsto per le società, l’ufficio del Registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un’impresa individuale che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell’irrogazione della sanzione prevista dall’articolo 2630 del Codice civile, sospenderà la domanda per tre mesi, in attesa che essa sia integrata con l’indirizzo di posta elettronica certificata.
Maggiori informazioni al Registro Imprese della Camera di Commercio di Rieti, tel. 0746/201364-5 e sul sito camerale www.ri.camcom.it nella sezione Registro Imprese e Repertorio economico amministrativo presente in home page.