Dal 21 settembre 2013 è stata ripristinata l’obbligatorietà del tentativo di mediazione civile e commerciale per le controversie relative a condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari. Resta invece volontario il tentativo di mediazione per quanto riguarda la responsabilità per danni da circolazione stradale. Con il ripristino dell’obbligatorietà, viene reintrodotta la sanzione prevista in caso di mancata partecipazione all’incontro di mediazione senza giustificato motivo.