Di seguito la nuova ordinanza del presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti riguardo il divieto di spostamenti in ingresso e sul territorio della Regione nei seguenti casi:
a. soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5°C)
che, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. c) del decreto del Presidente del Consiglio 26
aprile 2020, devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i
contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
b. soggetti già sottoposti a sorveglianza sanitaria attraverso isolamento fiduciario;
- i vettori e gli armatori del trasporto interregionale di linea aereo, marittimo e ferroviario, per gli ingressi dedicati ai treni AV e IC, provvedono alla misurazione della temperatura dei singoli passeggeri all’imbarco e vietano lo stesso in caso di stato febbrile maggiore di 37,5°C; i vettori e gli armatori del trasporto interregionale aereo e marittimo del porto di Civitavecchia provvedono alla misurazione della temperatura dei singoli passeggeri anche
allo sbarco; - il passeggero residente in regioni diverse dal Lazio che, allo sbarco, presenta temperatura maggiore di 37,5°C, contatta il numero unico regionale dedicato 800.118.800 che, all’occorrenza, attiva il SISP di competenza territoriale per la presa in carico, l’eventuale apertura della procedura di isolamento e per l’effettuazione del test molecolare, anche attraverso l’accesso presso le sedi regionali “drive in”; fino all’esito del test diagnostico molecolare la persona è tenuta a restare in isolamento presso il proprio domicilio,
osservando le note misure di distanziamento sociale, di igiene e di protezione; - il passeggero residente nel Lazio che non ha effettuato l’imbarco, ovvero il passeggero residente che allo sbarco presenta temperatura maggiore di 37,5° C, deve contattare il proprio MMG/PLS scelta per segnalare la sintomatologia e per la conseguente presa in carico secondo le modalità stabilite dalle linee guida regionali;
- allo scopo di continuare a prevenire fenomeni di sovraffollamento presso gli uffici deputati al rilascio del certificato di esenzione per reddito E01, E02, E03, E04 e per esenzione per patologia, la scadenza del 30 giugno 2020 disposta con le ordinanze Z0005 del 9 marzo 2020 e Z0006 del 10 marzo 2020 è differita al 31 dicembre 2020, fermo l’obbligo degli assistiti di comunicare all’Azienda sanitaria di appartenenza eventuali variazioni intervenute, restando salva ogni diversa misura a cura della Direzione salute e integrazione socio-sanitaria in raccordo con l’Unità di crisi regionale.
La presente ordinanza è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio e sul sito istituzionale dell’amministrazione regionale. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.
L’efficacia della presente ordinanza decorre dalla data di pubblicazione. La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, al Ministro delle Infrastrutture e dei Traposti e ai Prefetti con richiesta di trasmissione ai Sindaci dei Comuni del Lazio.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Giunta della Regione.
Il Presidente Nicola Zingaretti