La Camera di Commercio di Rieti segnala che alcune imprese reatine, associazioni e persone stanno ricevendo nelle ultime settimane da parte di tale “Ufficio Registro dei Marchi (IPT Registration s.r.o. – Brêclav, Repubblica Ceca)” comunicazioni contenenti ordini di bonifico per una cifra di 825 euro per la pubblicazione a scopo conoscitivo dei marchi.
Tale azienda richiede il versamento per “registrazione di marchi internazionali”, mentre in realtà si viene inseriti soltanto in un data base privato.
Si ricorda e si avverte che naturalmente si tratta di versamenti non obbligatori e non hanno nulla a che vedere con l’attività svolta dalla Camera di Commercio e si invitano le imprese alla massima cautela prima di sottoscrivere qualsiasi documento e di procedere ad eventuali pagamenti.
I marchi depositati presso le Camere di commercio o direttamente presso l´UIBM devono essere rinnovati entro 10 anni dalla data del deposito secondo quanto indicato nel sito camerale al link http://www.ri.camcom.it/P42A373C371S175/La-tutela-della-proprieta-industriale—Marchi.htm oppure sul sito ministeriale http://www.uibm.gov.it/.
In generale è bene diffidare da chi chiede: dati e coordinate bancarie per conto della Camera di Commercio di Rieti; iscrizioni in registri, albi, ruoli e banche dati non disciplinati da normative di legge, creando volutamente confusione alle imprese con denominazioni simili alla Camera di Commercio; il pagamento per servizi resi nell’ambito di marchi e disegni e modelli, quali la pubblicazione, la registrazione o l’iscrizione nei repertori professionali e la registrazione in banche dati private.
In caso di dubbio si invita a contattare l´ufficio marchi e brevetti della Camera di Commercio di Rieti, Sig.ri Fulvio Calmanti o Ornella Colapicchioni al numero 0746/201364-5.
E’ possibile anche inviare via email copia delle comunicazioni ricevute agli indirizzi fulvio.calmanti@ri.camcom.it o ornella.colapicchioni@ri.camcom.it.
Nel caso in cui la Camera di commercio dovesse rilevare una presunta ingannevolezza od illiceità del messaggio pubblicitario, inoltrerà il materiale all´Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di pubblicità ingannevole, competente ai sensi del D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 627 e, se ricorrono gli estremi, anche alla Polizia postale.