È ora possibile presentare domanda e richiedere il diritto all’indennità per quanti, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 23 marzo 2021, abbiano effettuato prestazioni lavorative con un contratto di somministrazione.
I requisiti per presentare la domanda d’indennità, corrispondente a 2.400€, sono i seguenti:
- Aver prestato servizio, con contratto di somministrazione, in un settore che non sia quello del turismo e degli stabilimenti termali;
- Aver concluso il rapporto di lavoro, involontariamente, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 23 marzo 2021;
- Aver lavorato nel suddetto periodo per almeno 30 giorni;
- Non essere in pensione né risultare titolare di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Qualora il richiedente sia già beneficiario del reddito di cittadinanza, può percepire l’indennità esclusivamente nel caso in cui l’importo percepito sia inferiore a 2.400€.
L’indennità, inoltre, può essere percepita compatibilmente con l’assegno di invalidità e con l’indennità del DL Sostegni vigente, riservato ai lavoratori con rapporti di collaborazione sportiva. Non è invece cumulabile con il reddito di emergenza.
La scadenza di inoltro della domanda è fissata per il giorno 31 maggio 2021.