Indicazioni operative per gestione macellazioni per il consumo domestico privato al di fuori del macello

Il Settore IV – Sviluppo del Territorio, Urbanistica e Ambiente, recependo le informative della ASL, rende note le indicazioni operative per la gestione delle macellazioni per il consumo domestico privato al di fuori del macello in applicazione dell’art. 16 del decreto legislativo 27/2021.

Il decreto legislativo n. 27 del 2 febbraio 2021 ha abrogato il Regio Decreto n. 3298 del 1928, norma di riferimento nazionale per la macellazione degli ungulati al di fuori del mattatoio, e con l’articolo 16 individua principi, criteri e limiti per consentire alle regioni e province autonome di disciplinare l’attività in continuità con le tradizioni locali. La Regione Lazio ha emanato la nota ufficiale U.0179607 del 22-02-2022.

Ai sensi della nuova normativa è fatto divieto di commercializzazione delle carni e dei prodotti ottenuti dalla macellazione a domicilio per uso privato. È vietata la macellazione rituale che non preveda lo stordimento degli animali di qualsiasi specie.

Con l’abrogazione del regio decreto di cui sopra, l’autorizzazione dell’autorità comunale e la conseguente ordinanza è sostituita dalla “comunicazione” alla Asl territorialmente competente da parte del privato della data e luogo della macellazione.

L’allevatore che intende macellare a domicilio i capi bovini, suini e ovicaprini per il consumo del proprio nucleo familiare, deve inviare comunicazione, con almeno 7 giorni feriali di anticipo rispetto alla data di macellazione, al Servizio Veterinario della ASL. La comunicazione può essere presentata direttamente presso una sede del Servizio Veterinario o inviata mediate posta elettronica all’indirizzo v.dovidio@asl.rieti.it.