La questione delle ore aggiuntive per i funzionari E.Q. (ex DSGA) non può essere affrontata con una interpretazione unilaterale da parte dell’ARAN, che impone il divieto sia al pagamento che al recupero compensativo delle stesse. Il CCNL, se da un lato prevede che l’attribuzione della indennità di parte variabile “assorbe qualsiasi compenso per prestazioni eccedenti” (Art. 56, comma 1, CCNL 2019/2021), dall’altro non pone nessun divieto esplicito al recupero delle ore aggiuntive effettuate e preventivamente autorizzate dal dirigente scolastico.
Lo stesso parere fornito dall’ARAN recita testualmente ”… ne consegue che l’impossibilità di riconoscere il pagamento della prestazione aggiuntiva (lavoro straordinario) al DSGA, in quanto inclusa nell’onnicomprensività dell’indennità dallo stesso percepita – fa venir meno anche la possibilità di richiedere una misura alternativa”.
Mentre il divieto di pagamento è chiaramente previsto nel testo contrattuale, la possibilità di non poter fruire del riposo compensativo rappresenta, invece, una deduzione ARAN non previst a dal contratto di lavoro. Ad avviso della Uil Scuola Rua nazionale la possibilità del recupero compensativo resta un diritto di tutto il personale ATA, compresi gli ex DSGA. Contrariamente ci si ritroverebbe in presenza di un funzionario E.Q. cui vengono richieste prestazioni lavorative che eccedono l’orario d’obbligo ma a costo zero. Così nella nota la UIL Scuola Rua