Funzionari elevata qualificazione: per la UIL Scuola le prestazioni aggiuntive vanno retribuite

La questione delle ore aggiuntive per i funzionari E.Q. (ex DSGA) non può essere affrontata con una interpretazione unilaterale da parte dell’ARAN, che impone il divieto sia al pagamento che al recupero compensativo delle stesse. Il CCNL, se da un lato prevede che l’attribuzione della indennità di parte variabile “assorbe qualsiasi compenso per prestazioni eccedenti” (Art. 56, comma 1,  CCNL 2019/2021), dall’altro non pone nessun divieto esplicito al recupero delle ore aggiuntive effettuate e preventivamente autorizzate dal dirigente scolastico.

Lo stesso parere fornito dall’ARAN recita testualmente ”… ne consegue che l’impossibilità  di riconoscere il  pagamento  della  prestazione aggiuntiva (lavoro straordinario) al DSGA, in quanto inclusa  nell’onnicomprensività dell’indennità dallo stesso percepita – fa venir meno anche la possibilità di richiedere una misura alternativa”.

Mentre  il     divieto  di  pagamento  è   chiaramente   previsto   nel   testo contrattuale, la  possibilità di  non poter  fruire del  riposo  compensativo rappresenta, invece,  una  deduzione ARAN non  previst a dal  contratto di lavoro. Ad avviso della Uil Scuola Rua nazionale la possibilità del recupero compensativo resta un diritto di tutto il personale ATA, compresi gli ex DSGA. Contrariamente ci si ritroverebbe in presenza di un funzionario E.Q. cui vengono richieste prestazioni lavorative che eccedono l’orario d’obbligo ma a costo zero. Così nella nota la UIL Scuola Rua