CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2009

Ettore Saletti

L’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Rieti comunica che la Regione Lazio, con la citata deliberazione n. 321 dell’8 maggio 2009, pubblicata sul B.U.R. Lazio n. 19 del 21 maggio 2009, ha approvato i criteri e le modalità di ripartizione del fondo regionale per la concessione di contributi integrativi ai conduttori meno abbienti per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili.

A tal fine gli interessati possono presentare domanda al Comune di Rieti a partire dalla data di pubblicazione del presente bando e per i successivi 30 giorni dalla pubblicazione.

Requisiti per la partecipazione al bando:
Il Comune di Rieti accoglie le domande dei richiedenti che , alla data di pubblicazione del presente bando, siano in possesso dei seguenti requisiti:
– cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all’Unione Europea;

– cittadinanza di uno Stato non aderente all’Unione Europea se munito di permesso di soggiorno o carta di soggiorno ai sensi della Legge 6 marzio 1998, n. 40 e del Decreto Legislativo 25 luglio 1998 n. 286 e successive modificazioni ed integrazioni;

– residenza anagrafica nell’immobile e nel comune cui si riferisce l’annualità del bando (anno 2009);

– titolarità di regolare contratto di locazione ad uso abitativo, debitamente registrato. Sono esclusi i conduttori di alloggi appartenenti alle categorie catastali A/1, A/7, A/8, e A/9;

– non avere ottenuto, per la stessa annualità, l’attribuzione di altro contributo per il sostegno alla  locazione da parte di enti locali, associazioni, fondazioni o altri organismi;

– non essere assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all’assistenza abitativa.

Per ottenere il contributo relativo all’anno 2009 occorre:
– essere in regola con il pagamento del canone di locazione per l’anno 2009 o per eventuali frazioni di anno;

– avere un reddito annuo relativo al 2009 che, calcolato con il metodo ISEE.fsa (indicatore della situazione economica equivalente per il fondo sociale affitti) non sia superiore a due pensioni minime INPS pari ad € 11.913,20= rispetto al quale l’incidenza del canone di locazione risulti superiore al 14% (fascia A);

– avere un reddito annuo relativo all’anno 2009 che, calcolato con il metodo ISEE.fsa, non sia superiore a quello per l’assegnazione degli alloggi di E.R.P. pari ad € 18.702,00 rispetto al quale l’incidenza del canone di locazione risulti superiore al 24% (fascia B).

Ai sensi del’art. 6 del D.P.C.M. 242/01 è richiesta attestazione ISEE del nucleo familiare aggiornata ai redditi percepiti nell’anno di riferimento del bando.

L’ISEE.fsa si determina in base alla procedura generale fissata dalle disposizioni statali (Decreto Legislativo 130/2000 e D.P.C.M. 242/01 e loro successive modificazioni ed integrazioni) per la richiesta di prestazioni assistenziali o servizi di pubblica utilità non destinati a tutti i cittadini o comunque collegati alla situazione economica del richiedente e del suo nucleo familiare (Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni).

Ai fini della predetta determinazione non si applica la detrazione per l’abitazione in locazione di cui all’art. 3, comma 4 del D.P.C.M. 242/2001.

La determinazione dell’ISEE.fsa risulta dalla seguente formula:
ISEE.fsa = (ISEE x coefficiente Nucleo + canone)  / coefficiente Nucleo

Nel caso in cui il richiedente dichiari il reddito imponibile del proprio nucleo familiare pari a “zero” l’erogazione del contributo è possibile  soltanto se alla domanda di contributo è allegata la certificazione dei servizi sociali attestante l’assistenza economica al soggetto richiedente da parte delle medesime strutture del comune oppure in presenza di autocertificazione prodotta dal richiedente circa la fonte di sostentamento.

Nella fascia di “reddito zero” sono compresi tutti i soggetti che dichiarano un reddito imponibile pari a zero, ovvero che dichiarano un reddito imponibile inferiore o comunque incongruo rispetto al canone di locazione per il quale si richiede il contributo.

Il valore dei canoni è quello risultante dai contratti di locazione registrati al netto degli oneri accessori.
L’importo del contributo da assegnare sarà determinato come segue:
– FASCIA A: canone annuo meno il 14% del reddito ISEE.fsa e comunque fino ad un massimo di € 3.098,74;
– FASCIA B: canone annuo meno il 24% del reddito ISEE.fsa e comunque fino ad un massimo di € 2.324,00.

Il contributo da assegnare può essere incrementato fino ad un massimo del 25% per i nuclei familiari  che includono ultrasessantacinquenni, disabili o per altre analoghe situazioni di debolezza sociale.

Il contributo, anche per i casi suespo
sti, non potrà comunque superare l’importo del canone annuo.

Qualora nel corso dell’anno a cui si riferisce la domanda, per il medesimo alloggio sia stato rinnovato il contratto di locazione scaduto il soggetto richiedente dovrà allegare alla domanda copia di ambedue i contratti di locazione regolarmente registrati e delle ricevute di pagamento dei canoni riferiti ad entrambi i contratti di locazione.

Gli stessi allegati alla domanda, dovranno essere prodotti nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza anagrafica in un altro alloggio del comune.

I richiedenti dovranno allegare alla domanda:
– attestazione ISEE riguardante il nucleo familiare riferita ai redditi percepiti nell’anno 2009;

– copia del contratto di locazione registrato nell’anno 2009;

– copia delle ricevute di pagamento del canone di locazione per l’anno 2009;

– in caso di morosità, delega di pagamento al proprietario dell’immobile del contributo spettante, o parte di esso fino a concorrenza di quanto dovuto, in applicazione dell’art. 11 comma 3 della Legge 431/1998, come modificato dall’art. 7  comma 2bis della Legge 269/2004;

– fotocopia del documento d’identità e, per i cittadini di Stati non aderenti alla Comunità Europea, copia della carta o del permesso di soggiorno, ovvero richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno;

– in caso di reddito “zero”, certificazione dei servizi sociali attestante l’assistenza economica da parte delle medesime strutture del Comune o autocertificazione prodotta dal richiedente circa la fonte di sostentamento.

Spetta all’Amministrazione comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni rese.

La domanda di partecipazione al bando dovrà essere compilata unicamente sul modello messo a disposizione dal Comune di Rieti e dovrà pervenire a mezzo posta con Raccomandata A.R. da inviare al Comune di Rieti entro e non oltre il termine perentorio del 30 giugno 2010 (farà fede la data di spedizione postale) oppure potrà essere presentata direttamente, entro il termine previsto, all’Ufficio Relazioni con il Pubblico, pena l’esclusione dal contributo.

Il modello di domanda per la richiesta di contributo potrà essere ritirato presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico  – sito in Piazza Vittorio Emanuele II –  n. 1 – tel. 0746/287234, tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00, nei giorni di martedì e giovedì  dalle ore 15,30 alle ore 17,30 ed il sabato dalle ore 9,00 alle ore 13,00 oppure scaricato unitamente al bando dal sito www.comune.rieti.it – nella sezione avvisi e bandi.

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi al Settore Socio-Assistenziale del Comune di Rieti sito in Viale Matteucci,82  tel. 0746/287243 – nei giorni di lunedì e giovedì dalle ore 9,00 alle ore 13,00

Le domande incomplete o prive della documentazione richiesta non saranno ritenute valide ai fini della formazione della graduatoria.

Di tutte le domande regolarmente presentate verrà predisposta una graduatoria provvisoria nella quale ciascuna domanda verrà collocata, a seconda dei requisiti e delle priorità, in fascia A) o in fascia B) oppure esclusa. In caso di esclusione sarà possibile la presentazione di eventuali ricorsi debitamente motivati.

Il Comune al termine della presentazione dei ricorsi, provvederà alla formazione della graduatoria definitiva.

Qualora il contributo assegnato dalla Regione Lazio sia inferiore al totale del contributo spettante indicato nella graduatoria definitiva, il Comune si avvarrà della facoltà di erogare ai soggetti beneficiari percentuali inferiori al 100% del contributo spettante.

Il contributo comunale non sarà comunque erogato ai beneficiari per un importo inferiore ad € 100,00.