Accolto dal Consiglio di Stato il ricorso in primo grado presentato della lista “La Bonifica” contro la lista “Agricoltori Riuniti” del Consorzio di bonifica Etruria Meridionale e Sabina.
“Da tempo ero in attesa della sentenza – dichiara il Presidente del Consorzio, Gianluca Pezzotti – che finalmente colgo con entusiasmo, poiché permette di continuare e rafforzare il fruttuoso lavoro svolto dell’attuale CdA e da tutto il personale del consorzio in questi due anni. Sono stati ottenuti importanti riconoscimenti e consistenti finanziamenti sulle progettazioni fin qui candidate, con particolare riferimento ai fondi PNRR, destinati al miglioramento ed alla ottimizzazione degli impianti e delle reti irrigue ed ai fondi statali e regionali per contrastare il dissesto idrogeologico e per la sicurezza idraulica dei territori. Questa è la sfida che ci attende, realizzare le opere progettate e finanziate e al contempo proseguire nell’azione di armonizzazione ed ammodernamento di una struttura nuova e che ricade su un territorio molto vasto ma ricco di grandi potenzialità, per cogliere al meglio la sfida della gestione della risorsa idrica e dei cambiamenti climatici in favore delle aziende agricole e dei cittadini”.
Una storia che risale al 2020 quando la lista “Agricoltori Riuniti” aveva impugnato il regolamento elettorale del Consorzio perché ritenevano fosse in contrasto con lo Statuto e impugnarono anche la deliberazione che disponeva l’esclusione della loro lista dalle elezioni del consiglio di amministrazione per le sezioni di contribuenti 1, 2 e 4 per l’assenza di candidati della provincia di Roma. Il Tribunale Amministrativo Regionale il 19 febbraio 2020 conferma la validità e la bontà della Statuto e del regolamento elettorale, rispettato dalla Lista 1 “La Bonifica Prima” di Coldiretti a differenza della Lista 2 “Agricoltori riuniti” che si era vista cassare i candidati consiglieri di tre fasce. A determinarne la sospensione erano state appunto le contestazioni nate dall’esclusione delle liste presentate dalla compagine elettorale “Agricoltori Riuniti”, per la violazione di quanto stabilito dal regolamento elettorale, emanato dal commissario straordinario allora in carica, sulla base dello Statuto dell’ente.
Successivamente il Consiglio di Stato respinse ancora una volta il ricorso proposto in appello contro la decisione del Tar, dalle liste escluse dalle elezioni. Nello specifico non era stato rispettato il criterio relativo al “principio di rappresentatività” di tutti i territori che fanno parte del Consorzio di Bonifica, quindi delle province di Viterbo, Rieti, Roma, Grosseto e Siena. Da qui il ricorso al Tar da parte delle liste escluse, che era stato respinto il 19 febbraio 2020. Successivamente il Consiglio di Stato, aveva respinto anche il ricorso proposto in appello, confermando così la legittimità degli atti adottati dal Commissario straordinario del Consorzio di Bonifica, ma anche la validità dello Statuto e del Regolamento elettorale.
Nel 2021 il Consiglio di Stato in sede consultiva nell’istruttoria del dPR ha accolto il ricorso presentato da “Agricoltori Riuniti” contro il regolamento elettorale. Ne consegue un ulteriore ricorso al Tar di impugnativa del dPR da parte della lista “La Bonifica”, fino al ricorso presentato dalla lista “La Bonifica” contro la lista “Agricoltori Riuniti”, che si è conclusa con la vittoria ottenuta con l’ultima sentenza pronunciata ieri, 27 ottobre 2022, dalla Sezione Quinta del Consiglio di Stato in sede giurisdizione, che finalmente stabilisce in merito alla disposizione del regolamento elettorale in materia di composizione delle liste per l’elezione al consiglio di amministrazione del consorzio e se questo fosse in contrasto con la corrispondente disposizione contenuta nello Statuto consortile.
La sentenza nel mettere a confronto l’art. 9 della disposizione regolamentare relativo a “Candidati e sottoscrittori di lista”, comma 3, lett. b) e la disposizione dello Statuto consortile contenuta all’art. 11 (Lista dei candidati – Schede per le votazioni) chiarendo che: “Quel che distingue la formulazione delle due disposizioni poste a raffronto è unicamente il riferimento – contenuto in quella regolamentare e mancante in quella statutaria – alla “Provincia”, per cui il regolamento richiede che i candidati inseriti nelle liste siano “rappresentativi dei territori di ciascuna Provincia dei consorzi fusi”, mentre lo Statuto che siano “rappresentativi di territori riconducibili ai consorzi fusi”.
Sulla base di queste considerazioni il Consiglio di Stato ha ritenuto che “le due disposizioni non siano in contrasto tra loro e che il regolamento non abbia introdotto una nuova causa di esclusione delle liste dalla procedura elettorale (o, comunque, dei candidati), ma abbia dato attuazione a quanto previsto dallo Statuto”.
La rappresentatività dei territori dei consorzi oggetto della fusione dunque “non può che riferirsi ai territori delle diverse province, poiché i consorzi fusi ricomprendevano comuni appartenenti a province diverse, per cui rappresentare i territori nelle liste significa rappresentare le diverse province cui i territori appartengono. Lo Statuto ha solo espresso in forma abbreviata (senza l’uso del termine “Provincia”) quel che il regolamento ha ripreso in maniera più dettagliata.
Diversamente “sarebbe palesemente violato quel che lo Statuto, in primis, afferma di voler garantire, vale a dire la rappresentatività di tutti i territori; vi sarebbero taluni consorziati (nella specie appartenenti a comuni della provincia di Roma) privati di rappresentanza nelle liste”.