La Regione Lazio e le Parti Sociali hanno siglato lo scorso 30 dicembre 2013 un nuovo Accordo quadro che regolamenta i criteri di utilizzo per l’anno 2014 degli ammortizzatori sociali in deroga nel Lazio.
Al fine di garantire la continuità degli interventi del sostegno al reddito nelle crisi occupazioni territoriali, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in una nota ministeriale del 16 dicembre 2013, invita le Regioni e le Provincie Autonome a provvedere nel 2014 a concessioni di ammortizzatori in deroga limitati ad un tempo non superiore ai 6 mesi e comunque nel limite delle risorse finanziarie disponibili.
La Regione Lazio e le Parti Sociali hanno stabilito di regolare l’accesso agli ammortizzatori sociali in deroga per il primo trimestre dell’anno 2014, prorogando le modalità di gestione fino al 31 marzo 2014 così come disciplinato nel 2013.
Per entrare nello specifico, l’Accordo quadro definisce i criteri per la fruizione degli ammortizzatori sociali in deroga nel Lazio per il periodo 1° gennaio – 31 marzo 2014. L’integrazione salariale costituita da CIG in deroga non è consentita alle imprese ed i datori di lavoro che non abbiano utilizzato, fino al loro esaurimento, gli ammortizzatori sociali previsti nella legislazione ordinaria e alle imprese che possano far ricorso al contratto di solidarietà, con ripartizione della riduzione d’orario su di una pluralità più ampia di lavoratori. Inoltre sono esclusi i datori di lavoro sottoposti a procedure concorsuali. La verifica preventiva dei requisiti è responsabilità esclusiva del datore di lavoro che ne dà attestazione all’atto della richiesta.
Non sono ammesse prestazioni di lavoro straordinario per i lavoratori posti in CIG in deroga, a meno che l’impresa non dia prova di sopravvenute e straordinarie esigenze collegate all’attività produttiva.
L’Accordo prevede la durata dei trattamenti di CIG in deroga fino e non oltre il 31 marzo 2014 sia in caso di prima istanza, sia per proroghe di periodi relativi all’anno 2013. In quest’ultimo caso i trattamenti sono limitati ad un ammontare di ore non superiore a quello effettivamente utilizzato nei mesi precedenti e comunque rimane che l’importo del trattamento economico concesso sarà ridotto a partire dal 13° mese di erogazione, secondo i criteri stabiliti dall’art. 2 della legge 92 del 2012.
La disciplina della mobilità in deroga rimane sospesa così come previsto nell’Addendum del 31/10/2013 nelle more della emanazione del decreto interministeriale di cui al D.L. 54/2013.
“Doveva trattarsi di una nuova regolamentazione – dichiara Maurizio Aluffi, Direttore di Confartigianato imprese Rieti – in realtà si tratta di una semplice proroga fino al 31 marzo 2014. Resta sospesa la disciplina della mobilità in deroga, in attesa che le Parti Sociali arrivino ad un accordo. Il futuro di migliaia e migliaia di lavoratori rimane nell’incertezza più totale in attesa di una riforma chiara e condivisa degli ammortizzatori sociali”.
“Viene introdotto – conclude Maurizio Aluffi – per la prima volta, lo strumento dell’accordo di solidarietà anche per le imprese sotto a 15 dipendenti; questa procedura può considerarsi positivamente soprattutto per il comparto dell’artigianato e delle PMI”.