CNA: I PERCHE’ DELL’ALT ALL’APPRENDISTATO

Enza Bufacchi CNA Rieti

Il  Decreto Legislativo 167/2011, meglio noto come Testo Unico sull’apprendistato, ha previsto un regime transitorio della durata di sei mesi durante il quale “e a condizione della inapplicabilità della nuova disciplina per mancanza del contestuale intervento delle singole Regioni e della contrattazione collettiva”, sarebbero restate in vigore le vecchie regole.

Così è stato nella Regione Lazio; in questi giorni, il 25 aprile, scade il periodo di proroga e, non essendo state adottate nel frattempo “le regolamentazioni di competenza” della Regione, dal 26 aprile non sarà possibile stipulare, ad esempio, contratti di apprendistato professionalizzanti.

La Regione Lazio nelle disposizioni collegate alla legge di assestamento del bilancio 2011-2013 (13 Agosto 2011) aveva provveduto ad abrogare tutta la legislazione in materia di apprendistato “a decorrere dalla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni regionali in materia di apprendistato, da emanare in attuazione del decreto legislativo approvato il 28 luglio 2011”, cioè del testo unico.

Successivamente con deliberazione n. 41 del 3 febbraio 2012 è tornata ad occuparsi del tema con le “Disposizioni in materia di formazione nell’ambito del contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere”.

Nelle premesse della deliberazione viene riaffermato che “considerato che per rendere omogenea la disciplina regionale in materia di apprendistato con quella dettata dal citato testo unico, occorre procedere emanando nuove disposizioni regionali in materia di apprendistato” e che “tale esigenza si ravvisa, prioritariamente, con riferimento alla disciplina della formazione pubblica” scegliendo, perciò, di intervenire in materia di formazione.

Quindi è la Regione stessa a riconoscere più volte la necessità della regolamentazione di propria competenza e a scegliere di intervenire  prioritariamente su una parte, quella formativa, della materia, che però riguarda gli adempimenti successivi alla sottoscrizione del contratto.

Il problema è che non ci sono altri provvedimenti regionali oltre a quelli richiamati e che manca tutta la parte procedurale necessaria ad attivare un contratto di apprendistato, analoga a quella contenuta nel  regolamento 21 giugno 2007, cancellato dalla richiamata legge sull’assestamento di bilancio e non sostituita da niente.

La modalità alternativa alla via istituzionale e perciò valida per tutti, anche per le aziende non aderenti a contratti collettivi nazionali, di stipula del contratto di apprendistato professionalizzante sarebbe avvalersi del recepimento  entro contratti collettivi, ma a oggi solo quelli dei settori del turismo e dei “lavoratori somministrati” e degli studi professionali hanno recepito il testo unico. Modalità, comunque, non applicabile all’apprendistato finalizzato all’assolvimento del diritto/dovere alla formazione.

Risultato: dal 26 aprile, e salvo auspicabili interventi di ulteriore proroga, non sarà possibile per il momento stipulare contratti di apprendistato.