ASL Rieti risponde ai Sindacati e alla stampa

Di seguito la nota ASL Rieti risponde ai Sindacati e alla stampa in merito all’articolo pubblicato su Rietinvetrina in data 5 febbraio 2025 (LEGGI) sulle questione intramoenia allargata e incontro del 10 febbraio:

“Facendo seguito alla nota emarginata in oggetto, trasmessa alla scrivente Direzione in data 05.02.2025 ed acquista al prot. aziendale n. 10071/2025, pari data, si rappresenta quanto segue. La scrivente Direzione si è insediata a maggio 2023 con la volontà di affrontare, con i vari attori aziendali, le questioni in modo trasparente e collaborativo, al fine di creare un ambiente di lavoro più sereno e produttivo, attraverso la promozione di un dialogo aperto con i sindacati, la condivisione di informazioni e il coinvolgimento delle parti interessate nei processi decisionali. A riprova di quanto detto, nonostante il prolungamento del commissariamento aziendale, diversi sono stati i tavoli di confronto avviati con codeste OO.SS., di seguito meglio specificati:

– in data 5.10.2023 sono stati condivisi i testi degli accordi sulle proposte da parte dell’Azienda di destinazione di quota parte del fondo di risultato di ciascuna area contrattuale per specifiche finalità;

– in occasione della riunione del 28.12.2023, è stato sottoscritto l’accordo sulla videosorveglianza;

– in data 21.02.2024, è stata illustrata l’applicazione del CCNL Area Sanità 2019-2021, sottoscritto il 23.01.2024;

– in data 19.06.2024, è avvenuta la presentazione del nuovo atto aziendale;

– in data 26.11.2024 si è svolto il primo incontro finalizzato alla condivisione del nuovo Regolamento recante la disciplina sul conferimento e revoca degli incarichi area sanità, la cui bozza di documento è stata trasmessa in data 19.11.2024;

– con comunicazione del 05.11.2024, è stata notificata la proposta di ripartizione delle risorse ex art. 1 L.205/2017, commi 435 e 435 bis anni 2019-2023.

Tutti gli incontri si sono svolti all’insegna di un clima votato al reciproco rispetto, per una negoziazione costruttiva e finalizzata alla ricerca di soluzioni sostenibili, come normalmente avviene nella corretta conduzione delle relazioni sindacali. Ciò posto, nel merito delle specifiche contestazioni inerenti alla diffida avanzata per le decisioni assunte sulle autorizzazioni all’esercizio dell’intramoenia allargata, occorre preliminarmente formulare alcune precisazioni.

Come noto, per quanto riguarda la cosiddetta “intramoenia allargata” (l’attività libero professionale svolta in spazi sostitutivi fuori dall’azienda), tutte le disposizioni che l’hanno consentita hanno sottolineato l’eccezionalità e la transitorietà dell’utilizzo di spazi sostitutivi fuori dell’azienda e, in alternativa, degli studi professionali. La vigente normativa in materia ha stabilito che il Direttore Generale, fino alla realizzazione di strutture idonee e spazi distinti per l’esercizio dell’attività libero professionale intramuraria in regime di ricovero ed ambulatoriale, è tenuto ad assumere le specifiche iniziative per reperire fuori dall’azienda spazi sostitutivi in strutture non accreditate, nonché ad autorizzare l’utilizzazione di studi professionali privati e ad attivare altresì misure atte a garantire la progressiva riduzione delle liste d’attesa per le attività istituzionali, sulla base di quanto previsto da un atto di indirizzo e coordinamento a tal fine adottato.

L’Attività Libero Professionale deve quindi di norma essere svolta in spazi aziendali opportunamente dedicati e, solo qualora insorgesse un’insufficienza degli stessi o un’insufficienza delle attrezzature disponibili, la stessa può essere autorizzata presso Strutture Private non Accreditate convenzionate con l’Azienda o, in assenza di quest’ultime, presso studi privati di professionisti.

Questa Azienda, in ottemperanza alle prescrizioni sopra richiamate, a seguito di puntuale ricognizione, ha individuato appositi spazi aziendali da dedicare all’attività sopra indicata e, in aggiunta, ha stipulato un contratto di locazione per l’utilizzo di ulteriori locali dotati delle necessarie attrezzature per l’erogazione delle attività sanitarie.

Da quanto sopra, emerge chiaramente che questa Azienda ha operato nel dovuto rispetto della vigente normativa in materia e, in presenza di idonei spazi dedicati, ha proceduto a non rinnovare, al momento della loro naturale scadenza, le autorizzazioni in precedenza rilasciate, fatta eccezioni per le convenzioni aventi ad oggetto attività di ricovero ordinario/day hospital (comprensive di intervento chirurgico) per le quali, ad oggi, non sussiste la possibilità di operare negli spazi aziendali.

 

In merito, invece, al mancato preavviso nella convocazione delle riunioni sindacali, la notifica della riunione fissata per il giorno 10 febbraio p.v. è avvenuta, da ultimo, in data 05.02.2025, nel rispetto della tempistica stabilita dall’art. 6 comma 2, del CCNL Area sanità triennio2019-2021. In data 03.02.2025 è stata inoltre trasmessa la bozza del Regolamento recante la disciplina del conferimento degli incarichi per la dirigenza dell’area sanità, nella quale, come anticipato verbalmente nell’ultima riunione intercorsa, sono state riportate in accoglimento tutte le modifiche richieste da codeste OO.SS.

 

In ultimo, con delibera n. 115/CS/2025 del 31.01.2025, questa Azienda ha aggiornato il “Regolamento Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance Organizzativa ed Individuale”, (adottato nel rispetto degli accordi sindacali di cui alle Delibere n.918 e n.919 del 12/12/2018 in materia di modalità di erogazione del trattamento accessorio individuale nell’ambito del Sistema Premiante (Area Dirigenza, Area Comparto), in ottemperanza alle disposizioni del D.lgs. 150/2009, aggiornato con il D.lgs. 74/2017, il quale prevede, all’art. 7 comma 1, che “Le amministrazioni pubbliche valutino annualmente la performance organizzativa e individuale. A tale fine adottano e aggiornano annualmente, previo parere vincolante dell’Organismo indipendente di valutazione, il Sistema di misurazione e valutazione della performance”. La asserita mancata violazione dell’obbligo di informativa sul suddetto aggiornamento, con cui si è dato seguito alle disposizioni imperative della norma di riferimento, il quale ha comportato di fatto solo la specifica dell’indirizzo e-mail dedicato al ricevimento delle eventuali richieste di riesame delle valutazioni effettuate, non si configura affatto come comportamento antisindacale. Il suddetto aggiornamento, come sopra rappresentato, infatti, è obbligatoriamente proposto con cadenza annuale, entro il 31 gennaio, e, nel caso di specie, non ha interessato alcun aspetto sostanziale delle disposizioni regolamentari già precedentemente condivise e concordate.

 

Tenuto conto di quanto sopra e prendendo atto con rammarico della non volontà di presentarsi al tavolo di confronto richiesto dalla scrivente Azienda, si ribadisce nuovamente la non fondatezza delle ragioni per cui codeste OO.SS. denunciano comportamenti irrispettosi, non improntati alla giusta cooperazione e collaborazione, avendo la scrivente Direzione sempre garantito un confronto costruttivo, nel pieno rispetto delle prerogative sindacali e dei diritti di tutte le lavoratrici e di tutti i lavoratori”. Così nella nota ASL Rieti