ACQUA BENE COMUNE, NEL LAZIO RACCOLTA FIRME PER LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE

Raccolta firme referdum propositivo acqua pubblica nel Lazio

Il 12 e 13 giugno 2011 la maggioranza assoluta delle italiane e degli italiani ha votato Sì ai due referendum per l’acqua bene comune. Dopo molti anni i referendum hanno di nuovo raggiunto il quorum e sono tornati ad essere lo strumento di democrazia diretta che la Costituzione garantisce.

Oltre il 95% dei votanti italiani si è espresso dunque in favore della fuoriuscita dell’acqua da una logica di mercato e di profitto; una percentuale che, nella Regione Lazio, equivale a più di 2.500.000 di cittadini che hanno votato sì ad entrambi i quesiti sulla gestione del servizio idrico.

Il combinato disposto dei due quesiti referendari consegna un quadro normativo che rende necessaria la ripubblicizzazione del servizio idrico integrato. Infatti, così come sancito nella sentenza della Corte costituzionale di ammissibilità del I° quesito, l’abrogazione del Decreto Ronchi rimanda direttamente alla disciplina comunitaria la quale prevede anche la gestione pubblica (tramite enti di diritto pubblico) dell’acqua, mentre l’abrogazione della parte del comma 1 dell’art. 154 (D.lgs 152/2006) relativa all’adeguata remunerazione del capitale investito ha eliminato la possibilità per il gestore di ottenere profitti garantiti sulla tariffa. Anche in questo caso la Corte costituzionale ha decretato che la nuova tariffa è immediatamente applicabile e deve prevedere esclusivamente la copertura dei costi.

In questo mutato quadro normativo spetterà agli Enti Locali, in particolar modo ai Comuni, ai loro Sindaci che li rappresentano nelle ATO e ai Consigli Comunali che conferiscono il mandato politico, definire le modalità di gestione del servizio idrico.

Si avvicina inoltre la scadenza entro la quale le Regioni hanno il compito di legiferare per trasferire le competenze attualmente affidate agli Ato, la cui abrogazione è confermata e fissata al 31 dicembre 2012. Le Regioni, entro tale data, dovranno individuare a quale soggetto istituzionale trasferire le competenze degli Ato e le modalità di tale trasferimento.

Si rende pertanto necessario – dichiarano dal comitato promotore per il si al referendum propositivo acqua Lazio – una Legge regionale che acquisisca il volere popolare sancito dal referendum, che sancisca che l’acqua è un diritto umano universale, che individui nuovi ambiti territoriali ottimali (rinominati Ambiti di bacino idrografico) sulla base delle conformazioni idrografiche e delle infrastrutture idrauliche già presenti sul territorio, considerando le richieste di salvaguardia da parte dei Comuni e Consorzi già inoltrate o che verranno presentate nel rispetto dei principi di sussidiarietà e d’integrazione dei servizi di captazione, distribuzione, fognatura e depurazione, che preveda la ripubblicizzazione del servizio idrico in tutto il territorio regionale, favorendo l’adozione di un grande piano di riassetto idrogeologico e idraulico del territorio, per il riammodernamento di tutte le reti idriche e dei depuratori sul territorio regionale.

Proposta di legge:

L’articolo 1 stabilisce le finalità della legge, identificate come la definizione dei principi con cui deve essere gestito il patrimonio idrico regionale e la definizione di un governo pubblico e partecipativo del ciclo integrato dell’acqua.

L’articolo 2 stabilisce i principi generali, definendo l’acqua come bene finito da tutelare anche per le generazioni future, l’accesso all’acqua come diritto umano inviolabile, l’indisponibilità dell’uso della stessa secondo logiche di mercato, la subordinazione del prelievo alla concessione da parte delle pubbliche amministrazione, la priorità dell’uso per l’alimentazione e l’igiene umana, la priorità dell’uso produttivo per l’agricoltura e l’alimentazione animale, la necessità che ad ogni prelievo concesso corrisponda un contatore dell’uso.

L’articolo 3 stabilisce i principi relativi alla tutela e alla pianificazione della risorsa acqua, definendo l’obbligatorietà per ogni bacino idrografico di dotarsi entro due anni di un bilancio idrico di bacino e di una pianificazione delle destinazioni d’uso dell’acqua, vincolando all’esistenza di questi ultimi le concessioni al prelievo ; designando l’esclusività di destinazione all’uso umano per le acque così definite per le loro caratteristiche qualitative; stabilendo gli strumenti per la conservazione della qualità della risorsa ; vincolando al rispetto di quanto stabilito sopra ogni nuova concessione relativa alle acque minerali.

L’articolo 4 stabilisce i principi relativi alla gestione del servizio idrico, sottraendolo ai principi della libera concorrenza, poiché persegue finalità sociali e ambientali di interesse generale.

L’articolo 5 definisce gli Ambiti di bacino idrografico; disciplina le forme e i modi della cooperazione fra gli enti locali e le modalità per l’organizzazione e la gestione del servizio idrico integrato, costituito dall’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua, di fognatura e di depurazione delle acque reflue; disciplina le concessioni per le grandi  derivazioni di acque sotterranee e superficiali affioranti nei Bacini Idrografici e regola le interferenze relative ai servizi idrici integrati intercorrenti tra diversi Ambiti di Bacino, esplicita i principi della Convenzione di Cooperazione, quale base di organizzazione degli Ambito di Bacino Idrografico.

L’articolo 6 stabilisce il governo pubblico del ciclo integrato dell’acqua al fine di salvaguardare l’unitarietà e la qualità del servizio, afferma la proprietà pubblica inalienabile di tutte le infrastrutture e dotazioni patrimoniali afferenti al servizio idrico integrato.

L’articolo 7 stabilisce l’istituzione del Fondo Regionale per la ripubblicizzazione, al fine di favorire la gestione del Servizio Idrico Integrato tramite soggetti di diritto pubblico.

L’articolo 8 stabilisce il principio del governo partecipativo del servizio idrico integrato che dovrà essere regolamentato con le forme  e le modalità più idonee ad assicurare l’esercizio di questo diritto.

L’articolo 9 stabilisce, al fine di favorire l’accesso all’acqua potabile per tutti gli abitanti del pianeta, l’istituzione di un Fondo Nazionale di solidarietà internazionale, finanziato dal prelievo in tariffa di 1 cent/euro per metro cubo di acqua erogata e dal prelievo fiscale nazionale di 1 cent/euro per ogni bottiglia di acqua minerale commercializzata; il Fondo sarà destinato a progetti di cooperazione internazionale decentrata e partecipata dalle comunità locali per il sostegno all’accesso all’acqua.

L’articolo 10 stabilisce l’abrogazione di tutte le disposizioni incompatibili con quanto definito nella legge.