CONCILIAZIONE E ARBITRATO: OPPORTUNITA’ IN PIU’ PER I LAVORATORI

Luigi Ricci FIM CISL

“Entra in vigore oggi la Legge 183/2010 le cui principali novità riguardano le controversie individuali di lavoro, conciliazione e arbitrato.
Tali novità rappresentano opportunità in più per i lavoratori da utilizzare, contrattare e governare”.
Questo è quanto dichiara Giuseppe Ricci responsabile del mercato del lavoro della Ust Cisl di Rieti.

“Le nuove norme sulle controversie di lavoro sono state discusse per oltre due anni prima della loro approvazione con un iter legislativo che la Cisl ha seguito ottenendo significativi miglioramenti.
In particolare -spiega Ricci- il testo nella sua formulazione finale ha positivamente tenuto conto dell’avviso comune delle parti sociali dello scorso 11 marzo e delle osservazioni espresse dal Presidente della Repubblica. I lavoratori hanno bisogno di una giustizia del lavoro celere ed efficace per vedere pienamente e concretamente rispettati i propri diritti e non, come avviene oggi, di contenziosi di lavoro destinati a durare anni prima della loro risoluzione. La Cisl –precisa il sindacalista- come sempre nella propria sessantennale storia, riconosce l’importanza degli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie: conciliazione e arbitrato. Questi strumenti devono essere liberamente scelti dai lavoratori e regolati attraverso la contrattazione collettiva: un’opportunità in più per i lavoratori senza che sia preclusa la via giudiziaria”.

Ecco cosa cambia con l’approvazione della legge:
La conciliazione è lo strumento più semplice ed immediato di risoluzione delle controversie di lavoro. Con le nuove norme viene prevista in maniera esplicita la possibilità di svolgere il tentativo di conciliazione in sede sindacale mentre in qualunque fase del tentativo di conciliazione le parti possono affidare la soluzione della controversia, in via arbitrale, alla stessa commissione di conciliazione.
In caso di mancata conciliazione l’arbitrato prevede una vera e propria sentenza.
Il cosiddetto lodo arbitrale.
Nella legge sono previsti diversi tipi di arbitrato tra cui i più importanti sono:
Arbitrato contrattuale: Può essere svolto presso le sedi sindacali.
Arbitrato definito dalla legge: E’ regolato dal provvedimento legislativo e si svolge presso la Direzione Provinciale del Lavoro.
Arbitrato secondo equità: Le parti possono decidere liberamente di utilizzare l’arbitrato secondo equità. Nel giudizio secondo equità, in base alle nuove norme, il collegio arbitrale è tenuto al rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico e dei principi regolatori della materia del lavoro, anche derivanti da obblighi comunitari. Significa il rispetto dei diritti fondamentali dei lavoratori sugli istituti regolati da contratti collettivi e leggi.
Sono pertanto infondate le tesi secondo le quali l’arbitrato di equità rappresenta la cancellazione del diritto del lavoro, che come si vede resta indiscutibilmente il parametro di riferimento anche nell’arbitrato di equità.
Arbitrato con clausula compromissoria. Non entra immediatamente in vigore.
Esso prevede la possibilità, per il lavoratore, di firmare una clausola compromissoria con l’impegno ad utilizzare il canale arbitrale per le eventuali controversie future. La clausola compromissoria potrà essere introdotta solo se prevista da accordi interconfederali o contratti collettivi di lavoro (da realizzare nei prossimi 18 mesi). In ogni caso non potrà essere sottoscritta né al momento dell’assunzione né prima della conclusione del periodo di prova.
Non potrà comunque riguardare controversie relative alla risoluzione del rapporto di lavoro (licenziamenti). Sono pertanto totalmente prive di fondamento e strumentali le posizioni che hanno parlato di ricatto ai lavoratori, di “libertà di licenziamento” o di attentato all’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori. Tutti i provvedimenti in materia di licenziamenti, contratto  a termine, di collaborazione, a progetto, somministrazione e le contestazioni relative ad appalti, trasferimenti vanno impugnati entro 60 giorni.

“Detto questo, invitiamo i lavoratori coinvolti della provincia di Rieti a raggiungerci tempestivamente presso i nostri Uffici, in viale Fassini 20 e nelle sedi territoriali, per ulteriori informazioni e per attivare le procedure di impugnazione, questo per evitare la decadenza dei termini.
In particolare -continua il responsabile del mercato del lavoro della Ust Cisl di Rieti- il licenziamento deve essere impugnato entro 60 giorni dal suo ricevimento in forma scritta. Dopo l’impugnazione la nuova legge prevede che il ricorso giudiziario venga depositato entro 270 giorni.

Infine, per i contratti a tempo determinato, le nuove norme prevedono che, in caso di conversione a tempo indeterminato, per i giudizi in corso e futuri, il danno maturato sarà quantificato con una somma tra 2,5 e 12 mensilità dell’ultima retribuzione”.