Il Sindaco Emili, risponde all’interrogazione del consigliere comunale Marroni acquisita al protocollo generale del Comune con il n. 61595 del 20 ottobre 2010 ed attinente alla vendita di alcuni beni immobili dell’Ente.
Premetto che i contenuti dell’interrogazione, a giudizio dello scrivente, non appaiono di certo supportati da presupposti logici, perché determinano un dilemma che, appunto a rigor di logica, appare inconciliabile.
Infatti, è valida una sola di queste due ipotesi:
a. se, come Lei afferma,“ la gestione economica sempre più in difficoltà costringe il Comune di Rieti a vendere i beni del proprio patrimonio” è, evidentemente, superfluo ed illogico il quesito numero 1) dell’interrogazione, in quanto l’anticipazione richiesta alla B.P.S. sarebbe finalizzata soltanto a “far cassa” e quindi i proventi dalla vendita patrimoniale non sarebbero soggetti all’obbligo del reinvestimento;
b. se, invece, l’alienazione dei beni immobili del Comune debbono essere reinvestiti nell’incremento del patrimonio (come affermato dal sottoscritto) è, evidentemente, superflua ed illogica tutta la premessa dell’interrogazione, nella parte in cui subordina la vendita stessa alle necessità finanziarie dell’Ente.
Non le sembra, Consigliere?
Ciò premesso, di seguito si risponde punto per punto ai quesiti posti:
Punti 1) e 2) Con deliberazione C.C. n. 22 del 4.02.2010 è stato approvato il piano delle alienazioni e valorizzazione dei beni del Comune di Rieti individuati con deliberazione di Giunta Comunale n° 8 del 21/01/2010, giusto quanto stabilito dall’art. 58 del D.L. n. 112 del 25/06/2008 convertito in L. 133 del 06/08/2008.
Nel dispositivo della medesima deliberazione al punto 3) è stabilito che gli immobili oggetto della medesima deliberazione dovranno essere alienati nel rispetto del vigente “Regolamento per l’alienazione dei beni immobili comunali”, mentre al successivo punto 5) è stabilito che le somme ricavate dall’alienazione dei suddetti beni verranno introitate nell’apposito capitolo di bilancio e utilizzate per reinvestimenti.
In conseguenza di ciò, ne deriva che il deliberato da parte del Consiglio Comunale è conforme a quanto previsto dall’art. 199 lett. c del D. Lgs. N° 267/2000, il quale prevede che le entrate derivanti dall’alienazione di beni vadano destinate per attivare investimenti.
A questo punto occorre tener presente quanto stabilito dall’ultimo comma dell’art. 195 del D. Lgs. 267/2000 nonchè dal 2° comma dell’art. 3 del D.L. n° 310 del 31/10/1990.
Le due norme hanno la finalità di sopperire le momentanee carenze di cassa, senza con ciò pregiudicare la ratio secondo cui ad una vendita di un bene pubblico deve corrispondere con il ricavato ad un reinvestimento dello stesso.
Il 4° comma del richiamato art. 195 del D.L. 267/2000 prevede che “gli enti che hanno deliberato alienazioni, nelle more del perfezionamento di tali atti, possono utilizzare in termini di cassa, le somme a specifica destinazione con l’obbligo di reintegrare le somme vincolate con il ricavato delle alienazioni”.
Tutto ciò perfettamente in linea anche con il 2° comma dell’art. 3 del D.L. n° 310 del 31/10/1990 convertito in L. n° 403 del 22/12/1903, il quale prevede che gli enti locali che abbiano deliberato le alienazioni possono ricorrere a finanziamenti presso Istituti di Credito, fatto obbligo di reintegrarle con il ricavato delle predette alienazioni.
Da quanto sopra emerge chiaramente che l’ente locale è autorizzato a ricorrere ad anticipazione presso Istituto di Credito anche per il pagamento di natura corrente, ma ha l’obbligo di non alterare la finalità dell’investimento pubblico derivante dalla vendita dei beni.
Ciò determina che a garanzia dell’anticipazione vanno utilizzati i ricavati delle vendite ma questi vanno, poi, reintegrati con altre entrate non soggette a vincolo.
In merito alla competenza dell’organo deliberante il Consiglio Comunale ha esaurito il proprio compito con l’approvazione dell’allegata deliberazione n. 22 del 04.02.2010.
Ovviamente è nel suo diritto percorrere tutte le strade normativamente previste per far valere una procedura difforme da quella seguita.
Punto 3) Quanto alle modalità di vendita, queste sono espressamente riportate nella sopra richiamata deliberazione consiliare n° 22 del 04/02/2010, nella quale si fa specifico riferimento alle modalità stabilite nel regolamento per la gestione degli immobili di proprietà comunale approvato con deliberazione di C. C. n° 17 del 25/02/2009.
In particolare, tale regolamento:
a) al 1° comma dell’art. 2 prevede che “le entrate derivanti dalla vendita dei beni immobili saranno destinate secondo quanto disposto negli artt. 193 e 199 del D.L. n° 267/2000”.
b) mentre l’art. 7 impone che: “alla vendita del patrimonio immobiliare comunale si proceda con asta pubblica con il sistema di cui all’art. 73 lett. c del regolamento approvato con R.D. n° 827/1984” e cioè per mezzo di offerte segrete da confrontarsi con il prezzo di base indicato nell’avviso d’asta.
La Giunta Comunale può decidere di far ricorso alla procedura di cui all’art. 84 del citato R.D. 827/1984 così come disposto dal precedente articolo 65, 9”.
L’avviso d’asta è stato redatto in conformità a quanto previsto dalla deliberazione consiliare n° 22/2010 e dal vigente regolamento per la gestione degli immobili di proprietà del Comune.
La deliberazione n° 236 del 10/09/2010 si è resa necessaria, come indicato nel preambolo della stessa, per ragioni legate al rispetto del patto di stabilità.
Si fa inoltre presente che il Consiglio Comunale è chiamato a deliberare il piano delle vendite mentre la valutazione dei beni da vendere è disciplinata dall’art. 6 del più volte richiamato regolamento di gestione dei beni immobili comunali; valutazioni che saranno oggetto di relazione resa dal Settore lavori pubblici o nel caso di perizia particolarmente complessa attraverso una stima di un tecnico esterno all’amministrazione.
La suddetta stima, proprio perchè si è in presenza di una operazione particolarmente complessa è stata affidata ad un tecnico esterno.
Punto 4) Quanto all’appartamento di via Garibaldi, il Segretario Generale, specificatamente interpellato, ci ha attestato che il vincolo di non alienabilità derivante dal contributo a seguito del sisma, non va applicato nei confronti di un ente pubblico.
In merito al terreno in viale Fassini attualmente va presa in considerazione la destinazione risultante dal P.R.G. approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 54 del 17/04/1972 e non quella relativa alla variante al P.R.G. adottata in data 12/04/2002.
L’alienazione dell’edificio di via Cese, la relativa alienazione è stata, a sua volta, disposta con deliberazione di C.C. n° 28 del 26/06/2008, prevedendo in sostituzione della vendita dei terreni di Fonte Cottorella, quella dell’ex Scuola Ville S.Elia, ex Scuola Casette e ex Scuola materna di via Cese.
L’Amministrazione Provinciale, informata circa la possibilità d’inserimento dei locali di Via Cese con nota prot. n. 82245 del 24.11.2008, ha ritenuto a distanza di due anni, di non fornire alcun riscontro.
In conclusione l’iter procedurale seguito per la vendita dei beni immobili è conforme alla Legge, al Regolamento Comunale e a quanto deliberato dal Consiglio Comunale.