LAVORO NOTTURNO E STRAORDINARIO 2008 E 2009, RECUPERO DEL BONUS NEL 2011

Bruno Pescetelli

La correlazione tra straordinario e parametri di produttività deve essere documentata dall’impresa.
Altrettanto dicasi per le prestazioni di lavoro notturno.

Il datore di lavoro dovrà indicare nel CUD/2011 le somme erogate negli anni 2008 e 2009 per il conseguimento di elementi di produttività.

In sostanza il dipendente potrà recuperare il proprio credito mediante la dichiarazione dei redditi da presentare nel 2011.

“E’ questa la precisazione di maggior rilievo – spiega il segretario generale della Cisl di Rieti Bruno Pescetelli – fornita dalla circolare diramata congiuntamente dal Ministero del Lavoro e dall’Agenzia delle Entrate il 27 settembre 2010 a seguito della precedente risoluzione da parte della stessa Agenzia delle Entrate, di cui la Cisl per prima aveva dato notizia nei giorni scorsi”.

La connessione fra le prestazioni di lavoro straordinario o supplementare o reso a seguito di clausole “elastiche” e gli incrementi di produttività deve trovare riscontro nella documentazione aziendale.
Altrettanto dicasi per le prestazioni di lavoro notturno, il cui nesso con la maggiore efficienza, produttività, competitività, deve risultare da una documentazione proveniente dall’impresa.
Detta documentazione può anche consistere in una dichiarazione, con la quale l’impresa stessa attesti che la prestazione lavorativa ha determinato un risultato utile per il conseguimento di elementi di competitività e redditività legati all’andamento economico della impresa.

Quanto vale il beneficio? “Iniziamo col dire che in provincia di Rieti vi potranno accedere alcune centinaia di lavoratori. Riguardo agli importi invece, due gli esempi esplicativi su cui soffermarsi:
Il primo considera un imponibile annuo complessivo di 20 mila euro di cui 18 mila relativi a retribuzione ordinaria e 2 mila a indennità o maggiorazione di turno percepito da lavoratore dipendente senza carichi di famiglia. In questo caso il beneficio fiscale sarà pari a 444, 90 euro.
Il secondo caso prende in esame, seppur con il medesimo imponibile fiscale, tutti i lavoratori con coniuge e due figli a  carico, in quest’ultimo caso il beneficio fiscale sarà di 473,99 euro.

L’allargamento dell’applicazione dell’imposta del 10 per cento – continua Pescetelli – in sostituzione delle ordinarie aliquote Irpef e relative addizionali ad un maggior numero di voci retributive, ha un evidente effetto retroattivo che comporta la rideterminazione ed il ricalcolo delle somme che possono fruire del beneficio fiscale.
Resta inteso – conclude il segretario generale – che gli uffici della Cisl sono a disposizione di tutti i lavoratori, iscritti e non, per ulteriori informazioni e per istruire la pratica al fine di conseguire il suddetto beneficio”.