“Scorrendo la stampa locale si riscontra spesso della confusione, trasmessa poi all’opinione pubblica, sul tema ‘droga e guida’. Nelle recenti modifiche al codice della strada, oltre all’inasprimento delle pene, è stato modificato l’articolo che tratta di stupefacenti: mentre prima il conducente veniva perseguito (come giusto) se in uno stato di alterazione psico-fisica, oggi basta un test il quale però è positivo anche per una precedente assunzione (anche di giorni o settimane, dipende dalla persona e dalla sostanza). Infatti l’articolo (il 187) prima si chiamava “Guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti” ed adesso si chiama “Guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti”. Stando così le cose (finché la Corte Costituzionale non verrà investita della questione) quando Polizia e Carabinieri segnalano di aver rilevato una positività, i media non dovrebbero far uso di espressioni come “guida drogato” o “incidente dovuto a stupefacenti”.
Anche perché l’immagine di un “guidatore drogato” genera più allarme sociale che quella di uno “un po’ brillo”; e però (ultimi dati ISTAT appena precedenti alla modifica dell’articolo 187) le contravvenzioni per la “Guida in stato di ebbrezza alcolica” erano dieci volte quelli per “Guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti”. Questo mentre l’Istituto Superiore di Sanità stima che fra gli incidenti stradali mortali il 30-35% sia correlato ad alcol. Alla confusione pare abbia poi recentemente contribuito la stessa Arma dei Carabinieri, laddove si è letto di “esito positivo ai cannabinoidi, per un quantitativo sei volte superiore al consentito”: non esiste infatti nella legislazione alcun “limite consentito” ai cannabinoidi per quanto riguarda la guida. Esistono solo dei “limiti” che aiutano le Forze dell’Ordine a ipotizzare un possesso per uso personale anziché spaccio; sicuramente si sarà trattato di un refuso in sede di stesura del comunicato, magari riferendosi appunto al tasso alcolico.
Così nella nota Sabina Radicale