Nel corso del tempo, il Gruppo Consiliare di Alleanza per Rieti, a nome e per conto del Associazione politico – culturale di riferimento, ha posto all’attenzione dell’Amministrazione Municipale e della Città, con comunicazioni interne ed interviste rilasciate ai “media” locali, le criticità e le anomalie che paiono emergere dall’analisi del contratto d’appalto n. 6808 del 31/03/2010, inerente i rapporti tra il Comune di Rieti e la Saba Italia Spa.
A parere dei proponenti, è considerato sicuramente svantaggioso per l’ente il vincolo contrattuale con la privata società a cui è affidato il servizio di gestione, vigilanza e controllo delle aree destinate al parcheggio pubblico a pagamento nel Comune di Rieti, frutto avvelenato di scriteriate scelte amministrative del passato, i cui prodromi sono individuati nella realizzazione e/o gestione in tale maniera del parcheggio interrato di Piazza Oberdan, fino alla stipula del contratto in narrativa.
Non è nuovo, infatti, l’interesse di Alleanza per Rieti verso la questione dei parcheggi di prossimità, manifestatosi, peraltro, con le proposte avanzate alle Ferrovie dello Stato ed al Ministero di Grazia e Giustizia per la concessione a titolo gratuito, rispettivamente, di aree inutilizzate da adibire a sosta libera, limitrofe alla Stazione di Rieti ovvero insistenti nel cortile dell’ ex casa circondariale di Rieti – plesso di “Santa Scolastica” – in Via Terenzio Varrone.
Dunque, con le osservazioni e le proposte che seguono, si ritiene di migliorare, laddove è possibile, anche le scelte adottate da questa amministrazione per la nuova Z.T.L. , che risulta oggettivamente essere poco fruibile ed attrattiva per l’utenza cittadina in quanto carente di parcheggi di prossimità, a cagione dei vincoli contrattuali in parola, con evidente nocumento per l’economia cittadina esercitata in quei specifici luoghi di interesse.
Quindi è prioritario verificare alcuni aspetti di questi accordi, in virtù della loro ricaduta pure in termini di viabilità e di sviluppo delle attività commerciali, soprattutto insite nel Centro storico.
In primo luogo, non è considerata del tutto legittima la clausola prevista dal contratto in questione che ritiene soddisfacente “il riconoscimento di un importo al Comune pari a Euro 105.000,00 annuo” omnicomprensivo anche “di qualunque tributo locale eventualmente dovuto (TARSU,TOSAP e simili – cfr. art. 5 a pag. 7 dell’atto stipulato).
D’altra parte, l’ufficio finanziario competente, con nota n. 18643 in data 24 aprile 2013, segnalò anche che per il computo e la liquidazione del suddetto importo, comunque, sarebbe stata opportuna una verifica pure dimensionale dei parcheggi in questione, assumendo una dimensione empiricamente calcolata in circa 9,00 mq (m 4,50 x m 2,00) cadauno.
Inoltre, non pare possibile che, a fronte di improvvise limitazioni e/o esclusione temporanea da parte dell’Ente della gestione delle aree parcheggio a SABA Italia Spa, per motivi di generico “interesse pubblico” – fattispecie contemplata dal combinato disposto di cui agli artt. 6, co. 4, lettera f) e 7, co. 1, lettera a) del Nuovo Codice della Strada – “l’Amministrazione Comunale dovrà versare al Concessionario una somma pari alla tariffa per l’occupazione dei posti auto sottratti alla sosta per il numero di ore di occupazione durante l’orario di servizio” (cfr. art. 4 a pag. 6 dell’atto stipulato).
Ma vi è di più.
La legislazione al riguardo, corroborata ormai da costante giurisprudenza, recata dal combinato disposto di cui all’art. 6, co. 4 lett. d), art. 7 co. 1 lett. a) e f), e 8 della predetta normativa, prevede la “doverosa proporzionalità” tra i posti auto a pagamento e quelli gratuiti o soggetti a limitazioni orarie, in una medesima zona che non rientri in quelle appositamente escluse dal Legislatore perché soggette a limitazioni di transito e sosta.
Inoltre, sempre l’art. 7 co. 6 del citato codice recita che “Le aree destinate al parcheggio devono essere ubicate fuori della carreggiata e comunque in modo che i veicoli parcheggiati non ostacolino lo scorrimento del traffico”.
Tuttavia, appare in realtà una situazione ben diversa che nel tempo la società concessionaria non ha inteso regolamentare, con evidente negligenza dell’amministrazione comunale, ma dove si esercita la massima vigilanza e azione sanzionatoria da parte del personale addetto.
In tal senso, si ritengono necessari degli accorgimenti affinché la locuzione recata dal citato art. 7, co.6 e 8 (delle c.d.”immediate vicinanze” per la dislocazione di aree di sosta libere a fianco di quelle a pagamento) venga interpretata in maniera meno penalizzante possibile per gli interessi dei cittadini.
Poi è reputata del tutto svantaggiosa la dislocazione degli stalli di parcheggio in concessione comunque limitrofi al centro storico poiché deterrenti all’afflusso di cittadini nelle zone inibite al traffico o comunque limitative dello stesso.
In merito a ciò, è percorribile la possibilità di prevedere, con apposita delibera di giunta e conseguente provvedimento sindacale, che le suddette aree siano ubicate su tutto il territorio del Comune di Rieti e non solo ed esclusivamente in prossimità della Z.T.L./Z.T.P.P.; infatti, è possibile dislocare tali famigerate “strisce blu” anche su strade comunali attigue ai grandi centri commerciali reatini ovvero in zone pure periferiche in modo da rispettare il principio di “doverosa proporzionalità” citato in precedenza e garantendo pari condizioni anche logistiche ad ogni esercizio commerciale.
Altro aspetto da rivisitare è l’atteggiamento intransigente di Saba Italia Spa verso gli automobilisti che protraggono la sosta in aree di parcheggio a pagamento oltre l’orario indicato dal ticket, applicando direttamente la scaturente sanzione amministrativa.
In merito a ciò, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti si è espresso con parere n. 25783 in data 22 marzo 2010 per cui “se viene acquistato il ticket ma la sosta si prolunga oltre l’orario, non si applicano sanzioni [di cui all’art.7, co, 15 del Codice della Strada], ma si da corso al recupero delle ulteriori somme dovute(…), ai sensi dell’art 17, co. 132, legge n. 127/97 [in tema di conferimento anche alle società di gestioni di parcheggi del potere di accertamento in materia di violazioni della sosta per le aree oggetto di convenzione]”.
Dunque, a parere del Ministero “in caso di omessa corresponsione delle ulteriori somme dovute, l’ipotesi prospettata di applicare la sanzione di cui all’art. 7, co. 15 del Codice della Strada, non è giuridicamente giustificabile, in quanto l’eventuale evasione tariffaria non configura violazione alle norme del Codice, bensì una inadempienza contrattuale, da perseguire secondo le procedure “jure privatorum” a tutela del diritto patrimoniale dell’ente proprietario o concessionario”.
Tale parere è stato ormai recepito da concorde giurisprudenza formatasi su molteplici ricorsi attivati in tutta Italia al competente Giudice di Pace (ex plurimis, Giudice di Pace Reggio Emilia, sent. n. 508/2011).
Quindi, pur nella prospettiva di scongiurare l’insorgere di un gravoso contenzioso in ambito locale, sulla scorta dell’azione posta in essere da taluni “comuni virtuosi” del Paese, in linea peraltro da quanto più volte segnalato dai consiglieri proponenti, si segnala che:
- in una prima fase di controllo gli Ausiliari del Traffico potrebbero rilevare l’infrazione di sosta oltre il limite consentito, rispetto a quanto dichiarato dal ticket esposto dall’automobilista, con un semplice “AVVISO DI PARZIALE PAGAMENTO DELLA SOSTA”;
- l’utente quindi potrebbe interrompere l’iter sanzionatorio attivato dall’avviso, effettuando un pagamento integrativo dell’importo dovuto oltre la scadenza del ticket entro 48 ore dalla contestazione, recandosi presso gli uffici della Saba Italia Spa siti in Piazza Mazzini (o altri luoghi indicati) ovvero rivolgendosi ad un qualsiasi Ausiliario del traffico; in ogni caso, dopo l’indicazione degli estremi del predetto AVVISO DI PARZIALE PAGAMENTO DELLA SOSTA, si provvederà meccanicamente (sulla cassa automatica) o manualmente al personale predetto alla c.d. INTEGRAZIONE DELLA SOSTA, con versamento della somma residua maturata dalla scadenza del primo ticket di pagamento fino al momento dell’integrazione in parola, ovvero fino alla fine della fascia oraria di tariffazione.
Decorse infruttuosamente le citate 48 ore, si avvierebbe la procedura sanzionatoria da parte delle Polizia Municipale, come da prassi analoga.
Per i motivi sopra esposti, si ritiene necessario coinvolgere in ampia discussione i rappresentati politici, eletti in assise consiliare.
In tal guisa, si propone che il Consiglio Comunale di Rieti
IMPEGNI il Sindaco e la Giunta:
- a riconsiderare, nel breve periodo, una gestione totalmente pubblica degli stalli a pagamento ubicati in superficie, previa una rimodulazione della loro dislocazione sull’intero territorio cittadino nei termini precedentemente indicati. D’altra parte, il legislatore con l’art. 1, co. 451 della recentissima Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (c.d. legge di Stabilità per l’anno 2014), ha parzialmente modificato l’art. 7, co. 7 del Nuovo Codice della Strada, di talché i proventi dei parcheggi a pagamento serviranno anche al “finanziamento del trasporto pubblico locale”;
- a verificare, anche con l’apporto di un parere legale pro veritate, la legittimità del contratto in essere con Saba Italia Spa;
- la giusta dislocazione dei parcheggi a pagamento, secondo le prescrizioni di legge in termini di ubicazione e proporzionalità;
- a prevedere con il Concessionario talune modiche al servizio di vigilanza da questo erogato, soprattutto per l’aspetto sanzionatorio, nelle forme in precedenza esplicitate.