Covid, nuova ordinanza del presidente Zingaretti su spettacoli, cerimonie e attività sociali

Ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica,

  1. Fermo restando le attività sociali, economico produttive e istituzionali già autorizzate con precedenti provvedimenti sono consentite le seguenti ulteriori attività:
    a. a decorrere dal 20 giugno 2020, le attività nelle sale scommesse, non è comunque consentito l’utilizzo delle apparecchiature (giochi, terminali ed apparecchi VLT/AWP), al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti;
    b. a decorrere dal 1° luglio 2020 sono consentite le attività sale bingo, sale slot e sale giochi.

  2. A decorrere dal 1° luglio 2020 gli spettacoli aperti al pubblico di cui alla lettera m) del DPCM 11 giugno 2020, le fiere, i congressi, le cerimonie, sono consentite secondo un numero di spettatori o presenti anche superiore ai limiti di cui alla citata lettera m) del DPCM 11 giugno 2020, in relazione alle dimensioni e alle caratteristiche dei luoghi, secondo le modalità determinate dagli organizzatori dell’evento, nel rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza e delle misure di prevenzione della diffusione del virus SARS Cov-2.

  3. Nelle more dell’adozione dei provvedimenti per la gestione delle prove concorsuali aventi ambito di applicazione sull’intero territorio nazionale, per lo svolgimento delle prove di concorso e selettive da parte delle pubbliche amministrazioni sono adottate apposite indicazioni operative, di cui alle schede tecniche allegate alla presente ordinanza, che permettano l’attuazione delle stesse, realizzando un corretto bilanciamento tra la salvaguardia delle esigenze organizzative connesse al reclutamento del personale e la necessità imprescindibile di garantire condizioni di tutela della salute dei partecipanti alle procedure concorsuali, nonché del personale e dei collaboratori impegnati a diverso titolo nello svolgimento delle procedure stesse.

  4. Le attività sociali, economiche e istituzionali operano adottando tutte le generali misure di sicurezza relative all’igiene personale e degli ambienti e del distanziamento fisico, nonché le seguenti specifiche misure di protezione e contenimento del contagio:
    a. misure definite, per singola tipologia di attività, nelle Linee guida per la riapertura allegate alla presente ordinanza;
    b. misure contenute nel “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali, successivamente integrati in data 24 aprile 2020.
    c. linee guida nazionali in materia di sanificazione.
    La presente ordinanza è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio e sul sito istituzionale dell’amministrazione regionale. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.

L’efficacia della presente ordinanza decorre dalla data di pubblicazione. La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, al Ministro per lo Sviluppo economico e ai Prefetti con richiesta di trasmissione ai Sindaci dei Comuni del Lazio.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi. La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Giunta della Regione.

Il presidente, Nicola Zingaretti