Al debutto le srl semplificate costituite da nuovi imprenditori under 35. La Camera di Commercio di Rieti comunica infatti che da domani mercoledì 29 agosto entra in vigore il decreto ministeriale 23 giugno 2012, n. 138, il quale individua l’atto costitutivo e lo statuto con i quali i notai potranno dare vita alla nuova srl, che si può aprire con un capitale sociale minimo di un euro e per la quale non si devono pagare per la costituzione né diritti di segreteria, né bollo, né onorari al notaio.
Il provvedimento, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2012, era l’ultimo tassello necessario per dare concretamente il via alle Srls, introdotte con la legge sulle liberalizzazioni (dl 24 gennaio 2012 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012 n. 27, “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”). Senza tale modello standard di statuto e atto costitutivo, infatti, i notai e le Camere di Commercio non avrebbero potuto iscrivere tali particolari forme di società.
Questa forma societaria è diversa dalla Srlcr (srl a capitale ridotto) che può essere aperta con dotazione minima di un euro, dagli over 35, in base alla norma introdotta con il decreto Sviluppo (DL 83/2012, convertito in L.134/2012). Una delle differenze fra le due forme di srl, oltre al requisito di età, è proprio il fatto che per la Srlcr (quella per gli over 35) non è previsto lo statuto standard, obbligatorio per aprire una srl semplificata.
Fra le caratteristiche specifiche di tale tipo sociale, in primis, si ricorda l’obbligatorietà dell’indicazione della denominazione di “società a responsabilità limitata semplificata”, oltre che all’individuazione della sede principale ed eventuale sede secondaria. Confermata la necessità della partecipazione alla società, di soci con età inferiore ai trentacinque anni ai quali dovrà essere delegata l’amministrazione e la rappresentanza generale della società.
In proposito, infatti, il decreto specifica che il notaio nel ricevere l’atto di costituzione della Srls è espressamente chiamato ad accertare l’età delle persone fisiche che intendono costituire la società ai sensi dell’art. 49 della legge notarile (l. 16/2/1913, n. 89). Fra gli aspetti peculiari, inoltre, si evidenzia il divieto di trasferimento delle quote ai soggetti che abbiano superato i richiesti requisiti anagrafici. Sempre in merito all’amministrazione si potrà scegliere fra un amministratore unico o un consiglio di amministrazione.
Per quanto concerne il versamento del capitale, sempre inferiore a 10mila euro, esso dovrà essere effettuato interamente alla data di costituzione e corrisposto in denaro all’organo amministrativo, il quale ne dovrà rilasciare quietanza liberatoria dichiarandone l’integrale versamento. In merito alle decisioni dei soci che richiedessero la convocazione assembleare, si precisa che la presidenza della stessa, a differenza delle normali srl, debba essere assunta dall’amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione.
Maggiori informazioni al Registro Imprese della Camera di Commercio di Rieti, tel. 0746 201364-5.