RICORSO PER IL RECUPERO DEL 2,50% DEL PRELIEVO OPERATO SULLA RETRIBUZIONE AI FINI DELLA BUONUSCITA

Snals

Interessati all’azione sono tutti i dipendenti pubblici (Ministeri, Agenzie fiscali, Enti locali, Enti di ricerca, Scuola, AFAM, Università, Sanità) assunti in servizio con contratto a tempo indeterminato prima del 31 dicembre 2000 e che non abbiano esercitato l’opzione per il conferimento degli accantonamenti ad un fondo di previdenza complementare.

Come è noto dal 1 gennaio 2011 è stato modificato il meccanismo del prelievo contributivo, ponendo l’accantonamento previsto in misura pari al 6,91% dell’intera retribuzione, a carico della sola amministrazione, eliminando, dunque la rivalsa del 2,50% sull’80% della retribuzione precedente previsto dall’articolo 37 del D.P.R. 1092 del 1973.

Nonostante ciò le amministrazioni pubbliche hanno proseguito ad operare detta rivalsa, ancorché non più prevista con riferimento  alle anzianità successive al 1° gennaio 2011. Appare dunque possibile proporre ricorso al giudice del lavoro territorialmente competente per richiedere l’accertamento del diritto alla sospensione del prelievo e la restituzione di quanto illegittimamente trattenuto.

Gli interessati, prima di proporre ricorso, dovranno inoltrare una istanza-diffida all’amministrazione di appartenenza rivolgendosi presso la sede dello SNALS di Rieti (via Cintia 59) e di Poggio Mirteto (piazza Martiri della Libertà 61).