Il TAR del Lazio (Sezione Seconda BIS) si è pronunciato sul ricorso promosso dai vincitori del “Concorsone” indetto dal Comune di Rieti, dichiarandolo improcedibile.
Il Tribunale ha annullato il ricorso introduttivo la Deliberazione di Giunta n.49 del 30 marzo 2018 che prevedava il “Programma triennale del fabbisogno di personale e conseguente ridefinizione della dotazione organica” ed alla volontà provvedimentale del Comune di Rieti di non avvalersi del personale risultato vincitore e/o idoneo in esito al concorso volto al reclutamento di 18 figure professionali D3 eD1.
Il TAR si è espresso dichiarando:
- inammissibile l’impugnazione della delibera di Giunta del Comune di Rieti n.49 del 30/03/18 e delle determinazioni n.310 del 18/04/18, n.363 e n.364 del 3/05/18, n. 248 e n.249 del 31/03/18, n.306 del 18/04/18 in relazione alle posizioni di alcuni ricorrenti;
- rigetta per il resto il ricorso e tutti i motivi aggiuntivi;
- compensa le spese.