SEBASTIANI, UTL UGL: RINVIATI A GIUDIZIO I VERTICI DELLA COOP RISPARMIO '76

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I vertici della Coop Risparmio ‘76 dovranno comparire, il prossimo mese di dicembre, davanti al giudice penale del tribunale di Rieti con l’accusa di lesioni personali colpose nei confronti di un proprio dipendente.

Giuseppe Martellucci, presidente del cda della Cooperativa Risparmio 76 srl all’epoca dei fatti, Sergio Rigliani, in qualità di presidente della Coop, Pierlorenzo Scacciafratte, responsabile della sicurezza sul lavoro nel punto vendita di Villa Reatina, e Bruno Franceschini in qualità di responsabile del personale dovranno rispondere della violazione dell’articolo 590 c.p., in combinato disposto con l’art.2087 del codice civile in quanto secondo il pm Pilla “hanno adibito un proprio dipendente, Davide Santarelli, a mansioni di addetto alla cassa, incompatibili con le sue condizioni di salute caratterizzate da paralisi dell’arto superiore destro e del cingolo scapolo-omerale destro con distrofie cutanee da resezione del plesso brachiale destro e da resezione dell’arteria succlavia destra, con esiti cicatriziali deturpanti e con esiti psichici di contusione encefalica, hanno cagionato al lavoratore lesioni personali delle quali derivava ‘sindrome ansioso-depressiva e sofferenza discale diffusa’ malattia tutt’ora in atto”.

Davide Santarelli è supportato da una ordinanza del giudice del lavoro alla quale però il datore di lavoro non ha dato esecuzione per lunghissimo tempo. Dal marzo 2008 all’autunno del 2011, infatti, la cooperativa pur di non ridestinarlo nuovamente alle mansioni amministrative precedentemente svolte, lo ha punitivamente demansionato, spostato dal box informazioni alla cassa, esponendolo e causandogli un danno alla persona, fisico e psichico. “Esistono, in pregiudizio del mio assistito – spiega l’avvocato Chiara Mesticheli -, condotte illecite e un comportamento gravemente vessatorio.

La condotta ostruzionistica del datore di lavoro nella esecuzione dell’ordinanza del tribunale ha impedito l’attuazione del provvedimento giudiziale stesso, assumendo rilevanza penale sia come reato di dolosa inottemperanza all’ordine del giudice, sia come lesioni dolose o colpose inflitte al dipendente nello svolgimento dell’attività lavorativa”. Nonostante due istanze di archiviazione proposte dai querelati opposte da Davide Santarelli, con il patrocinio dell’avvocato Mestichelli (e di Andrea Sebastiani della Ugl) il pm Pilla, a conclusione delle indagini preliminari ha rinviato tutti a giudizio.