MEZZETTI: IL CONVEGNO DEL TURISMO E DELLA NOBILI, UN FLOP CHE IL TERRITORIO NON DOVEVA PERMETTERSI

Ass. Alessandro Mezzetti
"Credo che l’onorevole Lidia Nobili non conosca ne la Legge 13 del 2007 e ne tantomeno l’articolo 3 (funzioni delle Province), altrimenti, al di là di bandiere e steccati politici, avrebbe invitato l’amministrazione provinciale e il sottoscritto.

Al di là del grave gesto di eleganza istituzionale e del completo menefreghismo del galateo, l’onorevole Nobili dovrebbe anche imparare il rispetto delle sane regole che l’essere parte di un istituzione comporti.

Non è la prima volta che attua gesti di simile maleducazione istituzionale ma sul turismo ha dimostrato davvero di non conoscere neanche la legge in vigore.

Con l’assessore regonale  Zappalà, suo ospite d’eccezione,  il sottoscritto ha collaborato con decine di osservazioni, presentate sia in incontri preliminari che in convocazioni ufficiali con l’on. Miele, presidente della Commissione Regionale Turismo. In quella commissione l’onorevole Lidia Nobili non era presente e su quel piano la stessa consigliera non ha apportato alcun elemento che facesse cenno a Rieti e la sua provincia.

Le osservazioni presentate sono state raccolte da me attraverso un ragionamento con tutti gli operatori e gli stessi sanno che le uniche cose che parlano del territorio le hanno aggiunte loro stessi attraverso l’assessore al turismo della Provincia. In quell’incontro che a questo punto deduco fosse un incontro di Partito sono state ripetute cose che il sottoscritto considera già passate, occorre cara onorevole Nobili, fare uno scatto in avanti, e se questo scatto, per una volta, non la fa essere protagonsta, pazienza, se fosse il territorio a guadagnarci.

Invece ancora una volta si sono messi in difficoltà soltanto gli operatori che dovranno scegliere di stare da una parte o dall’altra, cosa che io non ho mai chiesto. Sono disponibile a ripetere l’inziativa insieme a lei e prospettare agli operatori un futuro di condivisioni, per carità non politiche, ma quantomeno sulle cose da fare.

Questo atto di leggerezza nei miei confronti lo trovo assolutamente di cattivo gusto e credo che sarebbe quantomai opportuno invece un confronto con gli operatori per il bene del turismo, qualora lei avesse deciso di interessarsi della tematica".

Art. 4
(Funzioni delle province)
1. Nel rispetto degli obiettivi, degli indirizzi e dei criteri contenuti nella programmazione regionale, le province:
a) adottano i piani di valorizzazione, promozione locale ed accoglienza turistica;
b) attuano specifici interventi turistici di rilevanza provinciale previsti nel piano turistico regionale, nonché nei programmi nazionali e comunitari;
c) realizzano attività di promozione del prodotto turistico;
d) svolgono, fatto salvo quanto previsto nell’articolo 6, le seguenti funzioni già di competenza delle aziende di promozione turistica (APT) di cui alla legge regionale 15 maggio 1997;

n. 9 (Nuove norme in materia di organizzazione turistica nel Lazio) e successive modifiche:
1) l’organizzazione dell’informazione, dell’accoglienza, dell’assistenza e della tutela del turista, anche con l’ausilio delle tecnologie dell’informazione e comunicazione (ICT), attraverso i servizi di informazione e accoglienza turistica (IAT);
2) il controllo della qualità dei servizi;
3) la consulenza e l’assistenza agli operatori pubblici e privati operanti nel settore;
4) la valorizzazione turistica del proprio ambito territoriale nonché la promozione di manifestazioni e iniziative atte a stimolare flussi turistici;
5) la partecipazione ad iniziative di promozione turistica regionale all’estero ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera f), per il tramite dell’Agenzia regionale di promozione turistica di Roma e del Lazio S.p.A..

2. Le province svolgono, altresì, le funzioni e i compiti amministrativi delegati dalla Regione concernenti:
a) la vidimazione, la raccolta e la pubblicazione delle tariffe delle strutture ricettive;
b) l’attribuzione della classifica delle strutture ricettive e degli stabilimenti balneari sulla base dei requisiti fissati dalla Regione e il rilascio del relativo attestato;
c) le agenzie di viaggi e turismo, nonché le associazioni e gli altri enti senza scopo di lucro, i gruppi sociali e le comunità, operanti a livello locale, ivi compiresa l’attività di vigilanza;
d) le associazioni pro-loco;
e) la concessione di contributi.

3. Le province inoltre:
a) provvedono alla raccolta ed elaborazione dei dati sul movimento turistico delle strutture ricettive anche con la collaborazione dei comuni;
b) provvedono alla trasmissione dei dati alla Regione nell’ambito del sistema statistico regionale ed assicurano la necessaria collaborazione all’Osservatorio regionale del turismo.